La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' soppresso. 2. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonche' le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'articolo 2, comma 1. 3. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, saranno trasferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 2. 4. Le regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto della presente legge con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge stessa.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.