Art. 10. 1. Sino all'emanazione di apposite leggi di riforma continuano ad applicarsi le norme in vigore concernenti il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi. 2. Con legge dello Stato sono definiti i principi fondamentali cui devono conformarsi le legislazioni regionali nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive, tenendo anche conto della loro destinazione ambientale e fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 3. Il Ministro ed il Ministro dell'ambiente possono stipulare appositi accordi per la utilizzazione funzionale del Corpo forestale dello Stato da parte del Ministero dell'ambiente. 4. Il Ministro adotta il disciplinare per le eventuali convenzioni con le singole regioni per la utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello Stato. 5. Restano ferme, per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa vigente e le relative competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di contributi ed agevolazioni comunque denominati, a favore delle imprese che operano nei settori di cui all'articolo 2. 6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, il personale comunque assegnato alle direzioni generali ed agli uffici del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonche' quello comunque assegnato alla Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgente le funzioni di cui all'articolo 2, continua ad esercitare le funzioni attribuite alla predetta data, conservando il trattamento economico inerente alla qualifica. 7. Il personale del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, in posizione di comando, presso altre Amministrazioni, pue' richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro e, rispettivamente, con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' determinato il contingente di personale assegnato ai rispettivi Ministeri da trasferire per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, nonche' il corrispondente contingente di personale gia' appartenente al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste da porsi in mobilita'. 9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, emanati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e' determinato il contingente di personale da trasferire alle regioni, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della presente legge.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 199 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e' il seguente: "Art. 199 (Modalita'). - L'amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali servizi, puo' avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione richiedente. Analoga richiesta puo' essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione alla situazione di organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di altre amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli aggiunti. Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto. Alle conseguenti variazioni di organico si provvede con regolamento di esecuzione. L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra amministrazione spetta altresi' al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono trasferiti ad altra amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica gia' ricoperta e con la relativa anzianita' di carriera e di qualifica". - Per il D.Lgs. n. 29/1993, art. 35, comma 4, si veda note all'art. 6.