Art. 10. 
1. Sino all'emanazione di apposite leggi  di  riforma  continuano  ad
applicarsi le norme in vigore concernenti il  Corpo  forestale  dello
Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi. 
2. Con legge dello Stato sono definiti i  principi  fondamentali  cui
devono conformarsi le legislazioni regionali nel  settore  degli  usi
civici, dei demani comunali e delle terre collettive,  tenendo  anche
conto della loro destinazione ambientale e fatte salve le  competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 
3.  Il  Ministro  ed  il  Ministro  dell'ambiente  possono  stipulare
appositi accordi per la utilizzazione funzionale del Corpo  forestale
dello Stato da parte del Ministero dell'ambiente. 
4. Il Ministro adotta il disciplinare per  le  eventuali  convenzioni
con le singole  regioni  per  la  utilizzazione  funzionale  in  sede
regionale del Corpo forestale dello Stato. 
5. Restano ferme, per i sei mesi successivi alla data di  entrata  in
vigore della presente legge,  la  normativa  vigente  e  le  relative
competenze   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato in materia di contributi  ed  agevolazioni  comunque
denominati, a favore delle imprese che operano  nei  settori  di  cui
all'articolo 2. 
6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo  6,  comma
1, il personale comunque assegnato alle direzioni  generali  ed  agli
uffici del  soppresso  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste
nonche' quello comunque assegnato alla Direzione generale della pesca
marittima del Ministero della marina mercantile, alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  svolgente  le  funzioni  di  cui
all'articolo 2, continua ad esercitare le  funzioni  attribuite  alla
predetta data, conservando il  trattamento  economico  inerente  alla
qualifica. 
7. Il personale del  soppresso  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste che, alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
presta   servizio,   in   posizione   di   comando,   presso    altre
Amministrazioni, pue'  richiedere  di  essere  inquadrato  nei  ruoli
dell'Amministrazione  ove  presta  servizio,  con  il   consenso   di
quest'ultima, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo  199
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3. 
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro e, rispettivamente,  con  il  Ministro  della  marina
mercantile  ed  il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, emanato ai sensi dell'articolo  35,  comma  4,  del
decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  determinato  il
contingente  di  personale  assegnato  ai  rispettivi  Ministeri   da
trasferire per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  all'articolo  2,
comma 4, nonche' il  corrispondente  contingente  di  personale  gia'
appartenente al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle  foreste
da porsi in mobilita'. 
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali,  emanati   ai   sensi
dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29, e previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome,  e'  determinato  il
contingente di personale da trasferire alle  regioni,  in  attuazione
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della presente legge. 
 
          Note all'art. 10:
             - Il testo dell'art. 199 del  D.P.R.  n.  3/1957  (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato), e' il seguente:
             "Art. 199  (Modalita').  -  L'amministrazione  che,  per
          speciali   esigenze   di   determinati   servizi,   ritenga
          necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato
          appartenente   alla    carriera    direttiva    di    altra
          amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza
          in  tali  servizi,  puo'  avanzare  motivata  richiesta  al
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   che,   sentiti
          l'amministrazione   cui   l'impiegato   appartiene   ed  il
          Consiglio  superiore  della  pubblica  amministrazione,  ne
          dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento
          nei ruoli dell'amministrazione richiedente.
             Analoga    richiesta    puo'   essere   avanzata   dalle
          amministrazioni  che,  in  relazione  alla  situazione   di
          organico  ed  alle esigenze di servizio, ritengono di poter
          utilizzare    contingenti    di    impiegati    di    altre
          amministrazioni,  appartenenti a carriere diverse da quelle
          direttive, tanto dei ruoli organici che dei  corrispondenti
          ruoli aggiunti.
             Il  Presidente  del Consiglio, sentita l'amministrazione
          cui appartengono i contingenti richiesti  e  previo  parere
          del  Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne
          dispone il trasferimento con proprio decreto.
             Alle conseguenti variazioni di organico si provvede  con
          regolamento di esecuzione.
             L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti
          di  impiegati  di  carriere  diverse  da  quelle  direttive
          dall'una  all'altra  amministrazione  spetta  altresi'   al
          Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
             Gli   impiegati   che,   ai   sensi  delle  disposizioni
          precedenti, sono trasferiti ad altra  amministrazione  sono
          inseriti  nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta secondo
          la data di nomina alla qualifica gia' ricoperta  e  con  la
          relativa anzianita' di carriera e di qualifica".
             -  Per  il  D.Lgs. n. 29/1993, art. 35, comma 4, si veda
          note all'art. 6.