Art. 11 
1. Sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed  immobili  necessari
per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della
presente legge. 
2. Alla individuazione dei beni di cui al comma 1 provvede, entro due
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  una
commissione paritetica tra  Stato  e  regioni  nominata  con  proprio
decreto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome. nome. 
3. Il trasferimento dei beni di cui al comma I  e'  esente  da  oneri
fiscali. 
4.  Le  partecipazioni  azionarie  nelle  societa'  di   forestazione
controllate dalla Societa' finanziaria agricola  meridionale  (FINAM)
SpA in liquidazione, ente di promozione di cui all'articolo  6  della
legge 1 marzo 1986, n. 64, sono trasferite al Ministero  del  tesoro,
al quale e' assegnato lo stanziamento di  lire  29.300  milioni  gia'
impegnato a favore della FINAM SpA con deliberazione del Comitato  di
gestione  della  Agenzia  per  la  promozione  dello   sviluppo   del
Mezzogiorno del 28 luglio 1992. 
5. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Govemo provvede a  emanare  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
Note all'art. 11:
             -  Il  testo  dell'art.  6  della   legge   n.   64/1986
          (Disciplina   organica  dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno) e' il seguente:
             "Art.  6  (Enti  di  promozione  per  lo  sviluppo   del
          Mezzogiorno).  -  1.    Per  la  promozione  e l'assistenza
          tecnica delle attivita' ed  iniziative  che  concorrono  al
          raggiungimento  degli  obiettivi  del  programma triennale,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, su  proposta  del  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari  nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni -
          anche in deroga alla legislazione vigente in materia e,  in
          tal  caso, previo parere della commissione parlamentare per
          l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione  e
          sull'attuazione degli interventi ordinari e staordinari nel
          Mezzogiorno   -   per  il  riordinamento  degli  enti  gia'
          collegati alla cessata Cassa per il  Mezzogiorno  in  vista
          del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:
               a)   favorire   la   formazione  di  nuove  iniziative
          economiche nei vari settori produttivi;
               b) consolidare le strutture imprenditoriali  esistenti
          sulla   base  di  programmi  aziendali  di  sviluppo  e  di
          ristrutturazione;
               c) fornire agli operatori locali, pubblici e  privati,
          assistenza  tecnica  qualificata  al  fine di accrescere la
          produttivita', introdurre nuove tecnologie  e  favorire  la
          diffusione  e  il trasferimento dei risultati della ricerca
          applicata.
             2.  Il  riordinamento  degli  enti  predetti, che potra'
          prevedere modifiche nel relativo  assetto  organizzativo  e
          istituzionale,  sara'  effettuato  sulla base del programma
          triennale in conformita' dei seguenti criteri:
               a)  la  Societa'  finanziaria   agricola   meridionale
          (FINAM)  ha  per  oggetto attivita' di valorizzazione della
          produzione agricola e zootecnica,  ivi  comprese  la  prima
          trasformazione  dei prodotti agricoli e la sperimentazione,
          nonche' attivita' concernenti la forestazione produttiva;
               b) la Societa' finanziaria meridionale (FIME)  ha  per
          oggetto  attivita'  per  la  promozione e lo sviluppo delle
          piccole e medie imprese industriali,  ivi  comprese  quelle
          atte a favorire la locazione finanziaria;
               c)  la Societa' finanziaria nuove iniziative pr il Sud
          (INSUD) ha per oggetto attivita' per  la  promozione  e  lo
          sviluppo delle imprese turistiche e termali;
               d)  la  Societa' ITALTRADE ha per oggetto attivita' di
          commercializzazione;
               e) il Centro di formazione e  studi  (FORMEZ)  ha  per
          oggetto  l'attivita'  di  formazione e di aggiornamento per
          gli operatori pubblici e privati;
               f)  l'Istituto  di  assistenza   allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attivita' di assistenza
          tecnica   e   di   promozione  per  la  localizzazione  nel
          Mezzogiorno di nuove imprese;
               g) disciplinare e rafforzare la struttura  finanziaria
          anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici
          a  carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi
          di rotazione per finalita' specifiche e la possibilita'  di
          avvalersi,  per  la  provvista  di  fondi  all'estero ed il
          finanziamento delle  iniziative  da  loro  promosse,  degli
          istituti   di   credito   a   medio  termine  operanti  nel
          Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali  di  credito
          speciale;
               h)  prevedere  che le partecipazioni finanziarie siano
          di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte
          con riguardo alla validita' economica delle iniziative;
               i) promuovere e favorire l'innovazione  tecnologica  e
          la  piu'  ampia  diffusione,  nei territori meridionali, di
          servizi reali alle imprese di piccole  e  medie  dimensioni
          operanti  nei  vari  settori  produttivi,  con  particolare
          riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche  ed
          artigiane,  anche  attraverso  la  costituzione di apposite
          societa' con competenza territoriale a base regionale, alle
          quali possono partecipare istituti e  aziende  di  credito,
          societa'   finanziarie,   nonche'  imprenditori  singoli  e
          associati;
               l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le
          aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di
          aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo
          e' perseguito sia mediante la realizzazione e  la  gestione
          di  infrastrutture,  di  rustici  industriali,  di centri e
          servizi commerciali, di  ogni  altro  servizio  reale  alle
          imprese  e  di  servizi sociali essenziali, sia atttraverso
          l'acquisizione  di infrastrutture di interesse collettivo e
          di terreni  occorrenti  per  gli  insediamenti  avvalendosi
          delle  agevolazioni  finanziarie  e  sulla base di criteri,
          modalita' e procedure indicate dal programma triennnale;
               m)  assicurare,  direttamente  o  indirettamente,   la
          promozione  e  l'assistenza  tecnica in materia di studi di
          fattibilita'   e   di    programmazione    economica,    di
          progettazione   di   massima   ed  esecutiva  a  favore  di
          amministrazioni regionali, enti pubblici  ed  enti  locali,
          anche  al  fine di costituire un patrimonio progetti per le
          opere pubbliche;
               n)  garantire   il   coordinamento   delle   attivita'
          promozionali e dei servizi reali e finanziari;
               o)   promuovere   e   sostenere  una  piu'  efficiente
          manutenzione e gestione delle opere gia'  realizzate  e  di
          quelle  finanziate  ai  sensi  della  presente legge, anche
          attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali,
          con  la  partecipazione  di  enti  pubblici,  nazionali   e
          regionali,   sia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica
          avvalendosi anche delle strutture tecniche e del  personale
          della cessata Cassa per il Mezzogiorno;
               p)  promuovere  e  sostenere  il  potenziamento  e  lo
          sviluppo della cooperazione,  anche  al  fine  di  favorire
          l'occupazione giovanile;
               q)  promuovere la costituzione di un'apposita societa'
          finanziaria  per  la   predisposizione   di   progetti   di
          investimento,   specie   di   quelli   ad   alto  contenuto
          tecnologico, e per la  loro  conseguente  realizzazione  da
          parte  di  imprese  pubbliche  e  private,  anche di natura
          cooperativa, alle quali esssa partecipa;
               r)  promuovere   e   favorire,   anche   mediante   la
          ristrutturazione  organizzativa  e finanziaria di organismi
          esistenti,   la   formazione   di   ricercatori   altamente
          qualificati   e   l'esecuzione   di  programmi  di  ricerca
          interessanti  il  Mezzogiorno  nei  settori   dell'economia
          agraria   e   dell'economia   dello  sviluppo,  nonche'  la
          sperimentazione dell'assistenza tecnica in  agricoltura  in
          concomitanza  con  i  programmi  della  Comunita' economica
          europea.
             3.  Alla  formazione  del  capitale  o  della  dotazione
          finanziaria   di   tali   enti  possono  concorrere,  oltre
          all'agenzia di cui al precedente art. 4,  gli  istituti  di
          credito,    speciale    ed   ordinario,   le   societa'   a
          partecipazione statale, gli enti pubblici  economici  ed  i
          soggetti    privati    che    partecipano    all'attuazione
          dell'intervento straordinario.
             4. Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno    presenta    annualmente   alla   commissione
          parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo  sulla
          programmazione  e sull'attuazione degli interventi ordinari
          e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attivita'
          svolta dagli enti  predetti  in  attuazione  del  programma
          triennale,   sulla   base   dei   rendiconti  di  esercizio
          presentati dagli enti stessi".