Art. 11 1. Sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge. 2. Alla individuazione dei beni di cui al comma 1 provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica tra Stato e regioni nominata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. nome. 3. Il trasferimento dei beni di cui al comma I e' esente da oneri fiscali. 4. Le partecipazioni azionarie nelle societa' di forestazione controllate dalla Societa' finanziaria agricola meridionale (FINAM) SpA in liquidazione, ente di promozione di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono trasferite al Ministero del tesoro, al quale e' assegnato lo stanziamento di lire 29.300 milioni gia' impegnato a favore della FINAM SpA con deliberazione del Comitato di gestione della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno del 28 luglio 1992. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Govemo provvede a emanare le relative norme di attuazione.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' il seguente: "Art. 6 (Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno). - 1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attivita' ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni - anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e staordinari nel Mezzogiorno - per il riordinamento degli enti gia' collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati: a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi; b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo e di ristrutturazione; c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttivita', introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata. 2. Il riordinamento degli enti predetti, che potra' prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sara' effettuato sulla base del programma triennale in conformita' dei seguenti criteri: a) la Societa' finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attivita' di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonche' attivita' concernenti la forestazione produttiva; b) la Societa' finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attivita' per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria; c) la Societa' finanziaria nuove iniziative pr il Sud (INSUD) ha per oggetto attivita' per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali; d) la Societa' ITALTRADE ha per oggetto attivita' di commercializzazione; e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attivita' di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati; f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attivita' di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese; g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalita' specifiche e la possibilita' di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale; h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validita' economica delle iniziative; i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la piu' ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche ed artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite societa' con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, societa' finanziarie, nonche' imprenditori singoli e associati; l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo e' perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia atttraverso l'acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalita' e procedure indicate dal programma triennnale; m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilita' e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche; n) garantire il coordinamento delle attivita' promozionali e dei servizi reali e finanziari; o) promuovere e sostenere una piu' efficiente manutenzione e gestione delle opere gia' realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di societa' a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno; p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire l'occupazione giovanile; q) promuovere la costituzione di un'apposita societa' finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali esssa partecipa; r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonche' la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunita' economica europea. 3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'agenzia di cui al precedente art. 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le societa' a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario. 4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attivita' svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi".