Art. 2. 1. E istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono di seguito rispettivamente denominati "Ministero" e "Ministro". 2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, ai mercati agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, Iettera a), nonche' alle competenze statali in materia di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolge le seguenti funzioni: a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri; b) attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione della Repubblica italiana all'elaborazione delle politiche comunitarie, tenendo conto delle linee di politica agricola individuate dal Comitato di cui al comma 6; c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attivita' di indirizzo e coordinamento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati; e) attivita' previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle regioni stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione. 4. Sono trasferite al Ministero, nei limiti di cui al comma 3, le seguenti funzioni: a) in materia di acquacoltura e in materia di pesca marittima, quelle di competenza del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, 5 febbraio 1992, n. 72, avvalendosi all'uopo delle capitanerie di porto, nonche' quelle di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); b) in materia di produzione dei prodotti elencati nell'Allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) in materia veterinaria, nei limiti di cui all'articolo,3; d) in materia di opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale, ivi comprese quelle gia' esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso articolo 3 della citata legge n. 488 del 1992. 5. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero 6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonche' per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalita' attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ed e' composto dai presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'articolo 6, comma 6, lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi COD particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attivita' di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarieta' nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agroalimentari; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varieta' e dei libri genealogici, nonche' ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; aDa omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti. 7. Il Comitato cura, altresi', l'informazione, la consultazione ed il raccordo tra il Ministero, le regioni e le province autonome su alla le materie previste dalla presente legge, assicurando il contributo delle regioni e delle province medesime alla elaborazione ed attuazione della politica agricola comune (PAC). 8. Con regolamento, da adottarsi dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato. 9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato, indica le funzioni che sono attribuite alle regioni e province autonome, relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) 10. Per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive leggi di programmazione, per i settori oggetto della presente legge, non puo' essere superiore al 20 per cento.
Note all'art. 2: - La legge n. 88/1988 reca "Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli". - La legge n. 730/1985 reca "Disciplina dell'agriturismo". - L'art. 2 della legge n. 400/1988 disciplina le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, al comma 2 sono individuati gli atti sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si trascrive il testo della lettera d): " d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta". - La legge n. 157/1992 reca "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: "Art. 117. - 1. La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti della regione; circoscrizioni comunali; polizia locale, urbana e rurale; fiere e mercati; beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. 2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.". - La legge n. 963/1965 reca "Disciplina della pesca marittima". - La legge n. 41/1982 reca "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima". - La legge n. 302/1989 reca "Disciplina del credito peschereccio di esercizio". - La legge n. 72/1992 reca "Fondo di solidarieta' nazionale della pesca". - Si trascrive l'allegato II del trattato istitutivo della Comunita' economica europea: _____________________________________________________________________ "N.ri della | nomenclatura | Denominazione dei prodotti di Bruxelles | _______________|_____________________________________________________ Capitolo 1 Animali vivi Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale Capitolo 5 05.04 Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci 05.15 Prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricultura Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci Capitolo 8 Frutta commestibile, scorze di agrumi e di meloni Capitolo 9 Caffe', te' e spezie, escluso il mate' (voce n. 09.03) Capitolo 10 Cereali Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina Capitolo 12 Semi e frutti oleosi, semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi Capitolo 13 ex 13.03 Pectina Capitolo 15 15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso 15.05 Sevi della specie bovina, ovina e caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo" 15.03 Sterina solare; oleo-sterina; olio di strutto e oleo-margarina non emulsionata, non mescolati altrimenti preparati 15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati 15.07 Oli vegetali, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati 15.12 Grasso e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati 15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati 15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei o di molloschi Capitolo 17 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido 17.01 17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri melassi caramellati 17.03 Melassi, anche decolorati Capitolo 18 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefat- to 18.01 18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao Capitolo 20 Preparazione di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante Capitolo 22 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole 22.04 22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) 22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali Capitolo 24 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco 24.01 Capitolo 45 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granualto o polverizzato 45.01 Capitolo 54 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) 54.01 Capitolo 57 Canapa ("cannabis sativa") greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stippa e cascami compresi gli sfilacciati)" 57.01 - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge n. 488/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per la agevolazione delle attivita' produttive) e' il seguente: "1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a)-b) (omissis). c) attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello Stato dell'attivita' di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresi' al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie". - Il testo degli articoli 7, 9 e 10 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) e' il seguente: "Art. 7 (Infrastrutture). - 1. La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale e' attribuita alle amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal CIPE, tenuto conto dei finanziamenti ordinari di settore. 2. Nella determinazione dell'importo del fondo di sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la realizzazione di infrastrutture regionali o che, pur se interregionali, rientrano nella capacita' economica di due o piu' regioni che si dichiarino disposte a realizzarle mediante la stipulazione di appositi accordi di programma. 3. Il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti strategici di cui al comma 1 puo' concorrere con le risorse derivanti dai fondi strutturali della Comunita' economica europea". "Art. 9 (Trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali). - 1. Le attivita' di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o piu' commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE. 2. Il commissario ad acta, accertata la effettiva situazione delle opere, nonche' i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilita' del completamento e delle priorita' e compatibilita' ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori. 3. Le opere gia' completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto. 4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta, che stabilisce altresi', sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori gia' eseguiti. Il decreto del commissario ad acta determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data. 5. Le controversie tra l'amministrazione rappresentata dal commissario ad acta e il soggetto destinatario delle opere saranno decise da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente e' nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna delle due parti". "Art. 10 (Gestione delle acque). - 1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature gia' in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e le opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonche' per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, e' autorizzato a costituire una o piu' societa' per azioni cui e' affidata la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari. 2. Concorrono alla formazione del capitale sociale iniziale delle societa' per azioni di cui al comma 1 i conferimenti effettuati dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, secondo i valori attribuiti alle opere realizzate e conferibili ed alla quantificazione degli stanziamenti gia' destinati alla realizzazione di nuove opere; l'attribuzione dei valori e l'ammontare delle somme stanziate vengono determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. 3. All'aumento del capitale sociale iniziale, definito con le modalita' di cui al comma 2, possono concorrere gli enti locali ed acquedottistici mediante conferimenti finanziari, apporti immobiliari e conferimento dell'intera azienda, previa valutazione certificata. 4. Successivi aumenti di capitale, destinati allo sviluppo delle attivita' gestionali e realizzative di nuovi impianti, saranno effettuati mediante collocazione di azioni sul mercato, riservando agli utenti condizioni privilegiate per la sottoscrizione. 5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere gia' in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e di coordinamento, nonche' a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE. 6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica". - Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dai presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti della province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di cocordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza. 7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome". - Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettata dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelel dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge n. 752/1986 reca "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura". - La legge n. 201/1991 reca "Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752".