Art. 2. 
1. E istituito il Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
e il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono  di
seguito rispettivamente denominati "Ministero" e "Ministro". 
2. Il Ministero succede in tutti i rapporti  attivi  e  passivi,  non
attribuiti alle singole  regioni,  ivi  compresi  quelli  finanziari,
facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
3. Il  Ministero,  nelle  materie  relative  alle  risorse  agricole,
forestali,   agroalimentari   ed   agroindustriali,   alla   economia
contrattuale di cui alla legge 16  marzo  1988,  n.  88,  ai  mercati
agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla  pesca  marittima  nei
limiti di cui al comma 4, Iettera a), nonche' alle competenze statali
in materia di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n.  730,
svolge le seguenti funzioni: 
a)  cura  delle  relazioni  internazionali  e   partecipazione   alla
redazione di accordi internazionali, fatte salve  le  competenze  del
Ministero degli affari esteri; 
b)  attivita'  necessarie  ad  assicurare  la  partecipazione   della
Repubblica italiana  all'elaborazione  delle  politiche  comunitarie,
tenendo conto  delle  linee  di  politica  agricola  individuate  dal
Comitato di cui al comma 6; 
c) predisposizione  di  atti  e  svolgimento  di  attivita'  generali
necessari per l'attuazione delle determinazioni e  dei  provvedimenti
comunitari,  fatte  salve  le  competenze   del   Ministro   per   il
coordinamento delle politiche comunitarie; 
d)  definizione  delle   politiche   nazionali,   ivi   compresa   la
programmazione e  le  attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  nel
rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera  d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la raccolta, l'elaborazione e  la
diffusione di informazioni e di dati; 
e) attivita' previste dalla legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  ferme
restando le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente ai  sensi
della stessa legge n. 157 e le  competenze  delle  regioni  stabilite
dall'articolo 117 della Costituzione  e  dalle  successive  norme  di
applicazione. 
4. Sono trasferite al Ministero, nei limiti di cui  al  comma  3,  le
seguenti funzioni: 
a) in materia di acquacoltura e in materia di pesca marittima, quelle
di competenza del Ministero della  marina  mercantile  relative  alle
leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio
1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989,  n.  302,  5
febbraio 1992, n.  72,  avvalendosi  all'uopo  delle  capitanerie  di
porto, nonche' quelle di  vigilanza  sull'Istituto  centrale  per  la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); 
b) in materia di produzione dei prodotti  elencati  nell'Allegato  II
del Trattato istitutivo  della  Comunita'  economica  europea  (CEE),
escluse le specifiche funzioni  di  natura  industriale  relative  ai
prodotti  stessi,  che  rimangono   di   competenza   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
c) in materia veterinaria, nei limiti di cui all'articolo,3; 
d) in  materia  di  opere  di  raccolta,  adduzione  e  distribuzione
primaria delle acque irrigue di  rilevanza  nazionale,  ivi  comprese
quelle  gia'  esercitate  dal   Dipartimento   per   gli   interventi
straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione  della  previsione  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 
488, ed agli articoli 7, 9 e 10  del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, fatte salve le determinazioni in  ordine  alle  relative
strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione
complessiva dello stesso articolo 3 della citata  legge  n.  488  del
1992. 
5. La Ragioneria centrale esistente  presso  il  soppresso  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste,  con  il  relativo  contingente  di
personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il 
Ministero 
6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della
politica agricola, alimentare  e  forestale  nazionale,  nonche'  per
l'individuazione delle linee di politica  agricola  da  sostenere  in
sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei  criteri
generali e delle modalita' attuative per l'esercizio  della  funzione
di  indirizzo  e  di  coordinamento,  nell'ambito  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988,  n.  400,  e  istituito  il  Comitato  permanente  delle
politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato e'  presieduto  dal
Ministro ed e' composto dai presidenti delle regioni  e  delle  prov-
ince autonome o da loro delegati. Alle  riunioni  del  Comitato  sono
invitati il Ministro per gli affari regionali e per il  coordinamento
delle politiche comunitarie e, per  quanto  attiene  all'articolo  6,
comma 6, lettera a), anche il  Ministro  dell'ambiente.  Il  Comitato
concerta, tra  l'altro,  criteri  ed  indirizzi  per  interventi  COD
particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo;  alle
attivita' di ricerca e di informazione connesse  alla  programmazione
nazionale della produzione agricola e forestale; alla  valorizzazione
e al controllo di qualita' dei prodotti agricoli ed  alimentari,  ivi
compresi quelli inerenti ai materiali di  propagazione  delle  specie
vegetali  e  relative  certificazioni;  alla  raccolta,  adduzione  e
distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di  solidarieta'
nazionale; alle  associazioni  ed  unioni  nazionali  dei  produttori
agricoli;   alle    associazioni    di    categoria    dell'industria
agroalimentare ed a quelle  della  commercializzazione  dei  prodotti
agroalimentari;  alla  cooperazione  agroindustriale  e   alimentare;
all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varieta'  e  dei  libri
genealogici,  nonche'  ai   relativi   controlli   funzionali;   alla
regolazione   in   materia   fitosanitaria;   aDa   omologazione    e
certificazione  dei   prototipi   delle   macchine   agricole;   alla
regolazione delle sementi e dei fertilizzanti. 
7. Il Comitato cura, altresi', l'informazione, la consultazione ed il
raccordo tra il Ministero, le regioni e le province autonome su  alla
le materie previste dalla presente legge, assicurando  il  contributo
delle  regioni  e  delle  province  medesime  alla  elaborazione   ed
attuazione della politica agricola comune (PAC). 
8. Con regolamento, da adottarsi dal Ministro ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  saranno  definiti
l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato. 
9. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Ministro,  d'intesa  con  il  Comitato,  indica  le
funzioni che  sono  attribuite  alle  regioni  e  province  autonome,
relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d)
10.  Per  effetto  dell'applicazione  dell'articolo  1,   a   partire
dall'anno 1994, la quota di  risorse  finanziarie  da  attribuire  al
Ministero  per  gli  interventi  nelle  materie  di  sua  competenza,
previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10  luglio  1991,  n.
201, e dalle  successive  leggi  di  programmazione,  per  i  settori
oggetto della presente legge, non puo' essere  superiore  al  20  per
cento. 
 
           Note all'art. 2:
             -  La  legge  n.  88/1988  reca  "Norme  sugli   accordi
          interprofessionali   e  sui  contratti  di  coltivazione  e
          vendita dei prodotti agricoli".
             -   La    legge    n.    730/1985    reca    "Disciplina
          dell'agriturismo".
             -  L'art.  2  della  legge  n.  400/1988  disciplina  le
          attribuzioni del Consiglio dei Ministri, al  comma  2  sono
          individuati  gli  atti  sottoposti  alla  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri. Si trascrive il testo della lettera
          d):
              "  d)  gli  atti  di  indirizzo  e   di   coordinamento
          dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
          delle  disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli
          atti  di  sua  competenza  previsti  dall'art.  127   della
          Costituzione  e  dagli statuti regionali speciali in ordine
          alle leggi regionali e delle province autonome di Trento  e
          Bolzano,  salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per
          la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".
             - La legge n. 157/1992 reca  "Norme  per  la  protezione
          della   fauna   selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo
          venatorio".
             - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
             "Art. 117. - 1. La regione emana per le seguenti materie
          norme legislative  nei  limiti  dei  principi  fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse non siano in contrasto con l'interesse  nazionale  e
          con quello di altre regioni:
              ordinamento  degli  uffici  e degli enti amministrativi
          dipendenti della regione;
              circoscrizioni comunali;
              polizia locale, urbana e rurale;
              fiere e mercati;
              beneficienza  pubblica  ed  assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera;
              istruzione   artigiana  e  professionale  e  assistenza
          scolastica;
              musei e biblioteche di enti locali;
              urbanistica;
              turismo ed industria alberghiera;
              tranvie   e   linee   automobilistiche   di   interesse
          regionale;
              viabilita', acquedotti e lavori pubblici  di  interesse
          regionale;
              navigazione e porti lacuali;
              acque minerali e termali;
              cave e torbiere;
              caccia;
              pesca nelle acque interne;
              agricoltura e foreste;
              artigianato;
              altre materie indicate da leggi costituzionali.
             2.  Le  leggi  della  Repubblica  possono demandare alla
          regione  il  potere  di   emanare   norme   per   la   loro
          attuazione.".
             -  La  legge  n.  963/1965  reca "Disciplina della pesca
          marittima".
             -   La   legge   n.   41/1982   reca   "Piano   per   la
          razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
             -  La  legge  n.  302/1989  reca "Disciplina del credito
          peschereccio di esercizio".
             - La  legge  n.  72/1992  reca  "Fondo  di  solidarieta'
          nazionale della pesca".
             -  Si  trascrive  l'allegato  II del trattato istitutivo
          della Comunita' economica europea:
_____________________________________________________________________
"N.ri della    |
nomenclatura   |                    Denominazione dei prodotti
di Bruxelles   |
_______________|_____________________________________________________
Capitolo 1         Animali vivi
Capitolo 2         Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3         Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4         Latte e derivati del latte; uova di volatili;
                    miele naturale
Capitolo 5
05.04              Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o
                    in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15              Prodotti di origine animale, non nominati ne'
                    compresi altrove; animali morti dei capitoli 1
                    o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6         Piante vive e prodotti della floricultura
Capitolo 7         Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi,
                    mangerecci
Capitolo 8         Frutta commestibile, scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9         Caffe', te' e spezie, escluso il mate' (voce
                    n. 09.03)
Capitolo 10        Cereali
Capitolo 11        Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole;
                    glutine; inulina
Capitolo 12        Semi e frutti oleosi, semi, sementi e frutti
                    diversi; piante industriali e medicinali; paglie
                    e foraggi
Capitolo 13
 ex 13.03                                 Pectina
Capitolo 15
15.01              Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi;
                    grasso di volatili pressato o fuso
15.05              Sevi della specie bovina, ovina e caprina, greggi
                    o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03              Sterina solare; oleo-sterina; olio di strutto e
                    oleo-margarina non emulsionata, non mescolati
                    altrimenti preparati
15.04              Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche
                    raffinati
15.07              Oli vegetali, fluidi o concreti, greggi, depurati
                    o raffinati
15.12              Grasso e oli animali o vegetali idrogenati anche
                    raffinati, ma non preparati
15.13              Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi
                    alimentari preparati
15.17              Residui provenienti dalla lavorazione delle
                    sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16        Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei o di
                    molloschi
Capitolo 17        Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato
                    solido
17.01
17.02              Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele,
                    anche misti con miele naturale; zuccheri melassi
                    caramellati
17.03              Melassi, anche decolorati
Capitolo 18        Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefat-
                    to
18.01
18.02              Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20        Preparazione di ortaggi, di piante mangerecce, di
                    frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22        Mosti di uva parzialmente fermentati anche
                    mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di
                    alcole
22.04
22.05              Vini di uve fresche; mosti di uve fresche
                    mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07              Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande
                    fermentate
Capitolo 23        Residui e cascami delle industrie alimentari;
                    alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24        Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
24.01
Capitolo 45        Sughero naturale greggio e cascami di sughero;
                    sughero frantumato, granualto o polverizzato
45.01
Capitolo 54        Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o
                    altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e
                    cascami (compresi gli sfilacciati)
54.01
Capitolo 57        Canapa ("cannabis sativa") greggia, macerata,
                    stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma
                    non filata; stippa e cascami compresi gli
                    sfilacciati)"
57.01
            -  Il  testo dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge
          n. 488/1992 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del
          decreto-legge  22  ottobre  1992, n. 415, recante modifiche
          alla legge 1 marzo 1986, n.   64,  in  tema  di  disciplina
          organica  dell'intervento  straordinario  nel Mezzogiorno e
          norme per la agevolazione delle attivita' produttive) e' il
          seguente:
             "1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  emanare
          entro  il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni
          permanenti del Senato della Repubblica e della  Camera  dei
          deputati,  che  si  pronunciano  nei  termini  previsti dai
          rispettivi  regolamenti, uno o piu' decreti legislativi per
          disciplinare  il   trasferimento   delle   competenze   del
          Dipartimento    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo
          del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
              a)-b) (omissis).
              c) attribuzione ad una  o  piu'  amministrazioni  dello
          Stato  dell'attivita'  di programmazione e di coordinamento
          delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
          interesse nazionale.  Le stesse amministrazioni  provvedono
          altresi'  al completamento delle infrastrutture in corso di
          realizzazione alla data del  30  aprile  1993,  e  al  loro
          trasferimento  agli enti tenuti per legge alla manutenzione
          e  gestione.   I   relativi   programmi   sono   sottoposti
          all'approvazione  del  CIPE  sulla  base  dei finanziamenti
          ordinari  pluriennali  di  settore,  previsti  dalle  leggi
          finanziarie".
             -  Il  testo  degli  articoli  7,  9  e 10 del D.Lgs. n.
          96/1993  (Trasferimento  delle  competenze  dei   soppressi
          Dipartimento    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo  del
          Mezzogiorno,  norma  dell'art.  3  della  legge 19 dicembre
          1992, n. 488) e' il seguente:
             "Art. 7 (Infrastrutture). - 1.  La  realizzazione  delle
          nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale
          di  cui  all'art.    3, comma 1, lettera c), della legge 19
          dicembre 1992, n. 488, nonche' dei progetti  strategici  di
          cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n.  415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          dicembre 1992, n. 488, nelle aree  economicamente  depresse
          del territorio nazionale e' attribuita alle amministrazioni
          competenti   per   materia,  sulla  base  di  programmi  da
          approvare dal CIPE, tenuto conto dei finanziamenti ordinari
          di settore.
             2.  Nella  determinazione  dell'importo  del  fondo   di
          sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la
          realizzazione  di  infrastrutture  regionali  o che, pur se
          interregionali, rientrano nella capacita' economica di  due
          o  piu'  regioni  che  si dichiarino disposte a realizzarle
          mediante la stipulazione di appositi accordi di programma.
             3. Il finanziamento delle infrastrutture e dei  progetti
          strategici di cui al comma 1 puo' concorrere con le risorse
          derivanti  dai  fondi strutturali della Comunita' economica
          europea".
            "Art.  9  (Trasferimento  delle  opere   della   gestione
          separata  e  dei  progetti  speciali). - 1. Le attivita' di
          trasferimento dei progetti speciali e delle  opere  di  cui
          alla  delibera CIPE 8 aprile 1987, n.  157, quali risultano
          dal rapporto di cui all'art. 2, comma  2,  della  legge  19
          dicembre  1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del
          Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno  o
          piu' commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE.
             2.  Il  commissario  ad  acta,  accertata  la  effettiva
          situazione delle opere, nonche'  i  costi  per  completarle
          sulla  base  del  progetto  vigente  e  con  esclusione  di
          qualsiasi variante o estendimento  anche  se  in  corso  di
          approvazione,    previa   valutazione   dell'utilita'   del
          completamento   e   delle   priorita'   e    compatibilita'
          ambientali,  provvede,  per  le opere in cui la valutazione
          dia un risultato negativo, alla risoluzione  del  contratto
          per  le  opere  in  esecuzione  diretta o alla revoca della
          concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori.
             3. Le opere gia' completate sono trasferite ai  soggetti
          destinatari   individuati   dal  commissario  ad  acta.  Il
          Ministero dei lavori pubblici provvede al  pagamento  degli
          importi   ancora  da  corrispondere  all'appaltatore  o  al
          concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che
          risulteranno  dovuti  a  seguito  della  risoluzione  delle
          controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del
          contratto.
             4.   Le   opere  ancora  in  corso  di  esecuzione  sono
          trasferite  ai   soggetti   destinatari   individuati   dal
          commissario  ad  acta,  che stabilisce altresi', sulla base
          degli accertamenti di  cui  al  comma  2,  gli  importi  da
          attribuire  per  il  completamento dell'opera, ivi compresi
          quelli  prevedibili  per  la   risoluzione   di   eventuali
          controversie  relative  ai lavori gia' eseguiti. Il decreto
          del commissario ad acta determina  l'immediata  successione
          del  soggetto  destinatario  in  tutti i rapporti giuridici
          facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A
          far  data  dal  decreto  di  trasferimento,   il   soggetto
          destinatario  fa  fronte  alle  eventuali  controversie che
          dovessero   insorgere,    in    relazione    all'esecuzione
          dell'opera, dopo tale data.
             5.  Le  controversie tra l'amministrazione rappresentata
          dal commissario ad acta e il  soggetto  destinatario  delle
          opere   saranno   decise  da  apposito  collegio  arbitrale
          composto di tre arbitri, il cui presidente e' nominato  dal
          presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna
          delle due parti".
             "Art. 10 (Gestione delle acque). - 1. Per gli interventi
          riguardanti  opere  infrastrutturali  idriche di adduzione,
          distribuzione, depurazione e di fognature gia' in  gestione
          diretta  da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai
          sensi dell'art. 5 della legge 1 marzo 1986,  n.  64,  e  le
          opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali
          risultino  stipulate  dalla  soppressa  Agenzia le relative
          convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento
          delle opere stesse,  nonche'  per  la  realizzazione  delle
          altre   opere   che   dovessero  ritenersi  necessarie,  il
          commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, e'
          autorizzato a costituire una o piu' societa' per azioni cui
          e' affidata la  gestione  degli  impianti  idrici,  dandone
          preventiva  informazione  al  Ministro del bilancio e della
          programmazione economica, che ne riferisce alle  competenti
          commissioni parlamentari.
             2.  Concorrono  alla  formazione  del  capitale  sociale
          iniziale delle societa' per azioni di  cui  al  comma  1  i
          conferimenti  effettuati dal commissario liquidatore di cui
          all'art.  19,  secondo  i  valori  attribuiti  alle   opere
          realizzate  e  conferibili  ed  alla  quantificazione degli
          stanziamenti gia' destinati  alla  realizzazione  di  nuove
          opere;  l'attribuzione dei valori e l'ammontare delle somme
          stanziate vengono determinati con decreto del Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione economica.
             3. All'aumento del capitale sociale  iniziale,  definito
          con  le modalita' di cui al comma 2, possono concorrere gli
          enti  locali  ed  acquedottistici   mediante   conferimenti
          finanziari,  apporti immobiliari e conferimento dell'intera
          azienda, previa valutazione certificata.
             4.  Successivi  aumenti  di  capitale,  destinati   allo
          sviluppo delle attivita' gestionali e realizzative di nuovi
          impianti,   saranno  effettuati  mediante  collocazione  di
          azioni  sul  mercato,  riservando  agli  utenti  condizioni
          privilegiate per la sottoscrizione.
             5.   Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  procede  alla
          ricognizione delle opere gia' in gestione diretta da  parte
          della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5
          della  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  nonche' delle opere
          comprese  nei  piani  annuali  di  attuazione.  Lo   stesso
          Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero dell'ambiente,
          adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
          c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e
          di  coordinamento,  nonche'  a  promuovere il completamento
          delle opere infrastrutturali sottoponendo  i  programmi  di
          utilizzazione  dei  finanziamenti  ordinari  pluriennali di
          settore all'approvazione del CIPE.
             6. Al Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  sono
          trasferite  le  competenze  in  materia di acque irrigue ed
          invasi strettamente  finalizzati  all'agricoltura,  per  il
          successivo  affidamento  della  gestione e manutenzione dei
          relativi impianti ai consorzi di bonifica".
             -  Il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 12 (Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.  La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  almeno  ogni sei mesi, ed in ogni
          altra  circostanza  in  cui  il   Presidente   lo   ritenga
          opportuno,   tenuto   conto   anche   delle  richieste  dai
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,   salvo  delega  al  ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          Ministro.  La  Conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          della  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  Ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve   prevedere
          l'inclusione  nel contingente della segreteria di personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b) sui criteri generali relativi  all'esercizio  delle
          funzioni  statali di indirizzo e di cocordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla  commissione  parlamentare  per le questioni regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  un  anno
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo  parere  della  commissione  parlamentare   per   le
          questioni  regionali  che  deve  esprimerlo  entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi  in  modo  da  trasferire alla Conferenza le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che  operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".
             - Il testo dell'art. 17 della citata legge  n.  400/1988
          e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettata
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelel dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  La  legge  n.  752/1986  reca  "Legge pluriennale per
          l'attuazione di interventi programmati in agricoltura".
             -   La   legge  n.  201/1991  reca  "Differimento  delle
          disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752".