Art. 4. 
1. E istituito,  presso  il  Ministero,  il  Comitato  permanente  di
servizi per la trasformazione  industriale  di  prodotti  agricoli  e
forestali, composto dal Ministro e dal Ministro  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato  o  loro  delegati  che,  a  turno,  lo
presiedono e da tre rappresentanti per  ciascuno  dei  due  Ministeri
nominati dai rispettivi Ministri. 
2. Il Comitato ha lo scopo di coordinare l'attivita' del Ministero  e
del Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  nel
settore della trasformazione  industriale  dei  prodotti  agricoli  e
forestali e, in particolare: 
a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria; 
b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie
di competenza inerenti la  trasformazione  industriale  dei  prodotti
agricoli e forestali; 
c) cura la preparazione degli incontri  comunitari,  con  particolare
riguardo   alle   deliberazioni   del    Consiglio    dei    ministri
dell'agricoltura della Comunita'  economica  europea  in  materia  di
trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali. 
3. Con uno o piu' decreti del Ministro e del Ministro dell'industria,
del commercio c  dell'artigianato  sono  stabilite  le  modalita'  di
funzionamento del Comitato.