Art. 4. 1. E istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali, composto dal Ministro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o loro delegati che, a turno, lo presiedono e da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri nominati dai rispettivi Ministri. 2. Il Comitato ha lo scopo di coordinare l'attivita' del Ministero e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel settore della trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali e, in particolare: a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria; b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie di competenza inerenti la trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali; c) cura la preparazione degli incontri comunitari, con particolare riguardo alle deliberazioni del Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunita' economica europea in materia di trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro e del Ministro dell'industria, del commercio c dell'artigianato sono stabilite le modalita' di funzionamento del Comitato.