Art. 6. 1. Il Governo, con uno o piƓ regolamenti, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a: a) definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, e distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra Ministero e regioni in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni; b) riordinare o sopprimere gli organi consultivi; c) riordinare o sopprimere gli enti vigilati dal Ministero prevede- ndo, t'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, anche la possibilita' di trasferirne le funzioni alle regioni. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire il coordinato svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra attivita di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie ed attivita' di elaborazione delle politiche nazionali. Le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e di protezione della denominazione di origine e di attestazione di specialita' relative ai prodotti agroalimentari sono attribuite ad un apposito servizio nazionale. Al personale risultante in eccedenza, a seguito della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), della organizzazione dei nuovi uffici e del trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di mobilita' I ruoli del personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono ridotti in misura corrispondente alle unita' occorrenti per il trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero; b) i comitati e gli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono riordinati o soppressi in funzione della organizzazione del Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; c) al fine di orientare le strategie di intervento nel settore agroalimentare e forestale, gli Istitud di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, saranno riordinati in un unico ente per la ricerca agroalimentare e forestale, prevedendo la partecipazione delle regioni e delle province autonome agli organi di amministrazione secondo modalita' determinate dal Ministro d'intesa con il Cornitato di cui all'articolo 2, comma 6, della presente legge; d) al fine di garantire una maggiore finalizzazione dell'attivita' di ricerca allo sviluppo e' istituita una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui fanno parte il Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni sindacali e dei produttori. 3. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle funzioni trasferite alle regioni ed alle province autonome, compresi quelli destinati ad essere ripartiti tra le medesime per le finalita' previste dalle leggi che li hanno istituiti, sono corrispondentemente ridoni o soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Gli stanziamenti corrispondenti ai capitoli interessati di parte corrente confluiscono, come quota vincolata, nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.281, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono ridotti in modo corrispondente e la misura dei relativi stanziamenti e' quella che risulta disponibile alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo. 4. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 12, i Ministeri interessati continuano a gestire gli stanziamenti iscritti nei capitoli dei rispettivi stati di previsione, riguardanti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 4. 5. In sede di programmazione il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6: a) qualifica gli obiettivi produttivi per comparto e parallelamente ripartisce le risorse finanziarie da destinare a tali obiettivi; b) ripartisce tra le regioni e le province autonome i quantitativi produttivi per comparto e per prodotto e, con vincolo di destinazione, le relative risorse finanziarie. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dalla stessa, e disegni di legge ispirati ai principi di cui all'articolo 1, per la riforma: a) del Corpo forestale dello Stato; b) dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA); c) dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
Note all'art 6: - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo dell'art. 35: "Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilita'). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalita' di cui all'art. 10, sono disciplinati: a) i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilita' e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 33; c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilita' ed i nuovi accessi; d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalita' di cui all'art. 10. 2. In ogni caso dovra' essere osservato il seguente ordine di priorita': a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero; b) trasferimento a domanda a posto vacante, anche di personale in posizione di comando e di fuori ruolo, dando priorita' al personale in esubero; c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante; d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma. 3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che presentano carattere di specialita' sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati anche i criteri e le modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e periferici del Ministero della sanita'. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionale si terra' conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. 4. Per l'attuazione della mobilita' esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione. 5. Per quanto non espressamente previso dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilita'. 6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilita' volontaria e d'ufficio avvengono sulla base delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, 10 maggio 1991, n. 191, e 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilita' e' disciplinato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo. 7. Per il personale del comparto scuola si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo emanato a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo al medesimo personale". - Per la legge n. 400/1988, art. 17, si veda in nota all'art. 2. - Il R.D. n. 489/1941 reca "Riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". - La legge n. 910/1966 reca "Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970". - Il D.P.R. n. 1318/1967 reca "Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria". - La legge n. 306/1973 reca "Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco". - Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1978 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sul gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consume dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge di bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) e' il seguente: "Art. 2. - 1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 salvo quanto disposto dal comma 3 per il Fondo nazionale trasporti e per il Fondo sanitario nazionale. 2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza. 3. Al fine di valutare l'opportunita', per le regioni a statuto ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale e' istituita, nell'ambito della Conferenza, una commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonche' da quattro presidenti delle regioni, con compiti di istruttoria e di verifica, tra l'altro, dello stato di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151".