Art. 6. 
1. Il Governo, con uno o piƓ regolamenti, da adottarsi ai  sensi  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, procede,  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a: 
a)  definire  l'organizzazione  degli   uffici   del   Ministero,   e
distribuire,  previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,  l'organico
del  soppresso  Ministero  dell'agricoltura  e  delle   foreste   tra
Ministero e regioni in  relazione  alle  funzioni  assegnate  a  tali
amministrazioni; 
b) riordinare o sopprimere gli organi consultivi; 
c) riordinare o sopprimere gli enti vigilati dal  Ministero  prevede-
ndo, t'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, anche 
la possibilita' di trasferirne le funzioni alle regioni. 
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti  criteri
e principi: 
a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve  essere  tale  da
garantire  il  coordinato   svolgimento   delle   funzioni   di   cui
all'articolo 2. In particolare  deve  essere  assicurato  lo  stretto
collegamento tra attivita di  partecipazione  all'elaborazione  delle
politiche comunitarie ed attivita' di  elaborazione  delle  politiche
nazionali. Le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche  e  di
protezione della  denominazione  di  origine  e  di  attestazione  di
specialita' relative ai prodotti agroalimentari sono attribuite ad un
apposito servizio nazionale. Al personale risultante in eccedenza,  a
seguito della distribuzione di cui al  comma  1,  lettera  a),  della
organizzazione dei nuovi uffici  e  del  trasferimento  alle  regioni
delle funzioni di cui all'articolo 1, si applica  l'articolo  35  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di mobilita' I
ruoli del personale delle  Amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,
comma 4, sono ridotti in misura corrispondente alle unita' occorrenti
per il trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero; 
b) i comitati e gli organi consultivi esistenti presso  il  soppresso
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  sono   riordinati   o
soppressi in funzione della organizzazione del Ministero, sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome; 
c) al fine di  orientare  le  strategie  di  intervento  nel  settore
agroalimentare e forestale, gli Istitud di ricerca e  sperimentazione
agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27
ottobre 1966, n. 910, e  successive  modificazioni,  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla  legge
6 giugno 1973, n. 306, saranno riordinati in un  unico  ente  per  la
ricerca agroalimentare  e  forestale,  prevedendo  la  partecipazione
delle  regioni   e   delle   province   autonome   agli   organi   di
amministrazione secondo modalita' determinate dal  Ministro  d'intesa
con il Cornitato di cui  all'articolo  2,  comma  6,  della  presente
legge; 
d) al fine di garantire una maggiore finalizzazione dell'attivita' di
ricerca allo sviluppo e' istituita  una  Consulta  nazionale  per  la
ricerca agroalimentare di cui fanno parte il  Ministro,  il  Ministro
dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e   tecnologica,
rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni  sindacali  e  dei
produttori. 
3. I capitoli dello  stato  di  previsione  del  soppresso  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste relativi  alle  funzioni  trasferite
alle regioni ed alle province autonome, compresi quelli destinati  ad
essere ripartiti tra le medesime  per  le  finalita'  previste  dalle
leggi che li  hanno  istituiti,  sono  corrispondentemente  ridoni  o
soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati provvede, con
proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro  del  tesoro  di  concerto  con  il
Ministro, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  le  province   autonome.   Gli   stanziamenti
corrispondenti   ai   capitoli   interessati   di   parte    corrente
confluiscono,  come  quota  vincolata,  nel  fondo  comune   di   cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio  1970,  n.281,  come  modificato
dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158. Gli oneri annuali
di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono ridotti  in
modo corrispondente e la misura dei relativi stanziamenti  e'  quella
che  risulta  disponibile  alla  data  di  entrata  in   vigore   dei
regolamenti di cui al presente articolo. 
4. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui  all'articolo  12,  i
Ministeri interessati continuano a gestire gli stanziamenti  iscritti
nei capitoli dei  rispettivi  stati  di  previsione,  riguardanti  le
funzioni di cui all'articolo 2, comma 4. 
5. In sede di programmazione il Comitato di cui all'articolo 2, comma
6: 
a) qualifica gli obiettivi produttivi per comparto  e  parallelamente
ripartisce le risorse finanziarie da destinare a tali obiettivi; 
b) ripartisce tra le regioni e le province  autonome  i  quantitativi
produttivi  per  comparto  e  per  prodotto   e,   con   vincolo   di
destinazione, le relative risorse finanziarie. 
6. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di  cui  all'articolo  2,
comma  6,  presenta  al  Parlamento  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione delle disposizioni previste dalla  stessa,  e  disegni  di
legge ispirati ai principi di cui all'articolo 1, per la riforma: 
a) del Corpo forestale dello Stato; 
b) dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(AIMA); 
c) dell'Ispettorato centrale repressione frodi. 
 
          Note all'art 6:
             -   Il   D.Lgs.   n.   29/1993  reca  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421".
          Si trascrive il testo dell'art. 35:
             "Art.    35   (Procedimento   per   l'attuazione   della
          mobilita'). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto   1988,  n.  400,  previo  eventuale  esame  con  le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale  secondo  le modalita' di cui all'art. 10,
          sono disciplinati:
               a)   i  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per
          l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la
          messa  in  disponibilita'  e  per   la   formazione   delle
          graduatorie,  che, per la mobilita' d'ufficio, sono formate
          sulla base di criteri analoghi a quelli previsti  dall'art.
          5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
               b)  i  criteri  di coordinamento tra i trasferimenti a
          domanda  e  d'ufficio,  ivi  compresi  quelli  disciplinati
          dall'art. 33;
               c)  i  criteri  di  coordinamento  tra le procedure di
          mobilita' ed i nuovi accessi;
               d) le fasi della informazione ed i contenuti  generali
          oggetto   dell'eventuale   esame   con   le  rappresentanze
          sindacali con le modalita' di cui all'art. 10.
             2. In ogni caso  dovra'  essere  osservato  il  seguente
          ordine di priorita':
               a)   inquadramento   nei   ruoli   del   personale  in
          soprannumero;
               b) trasferimento a domanda a posto vacante,  anche  di
          personale  in  posizione di comando e di fuori ruolo, dando
          priorita' al personale in esubero;
               c) trasferimento d'ufficio di personale in  esubero  a
          posto vacante;
               d)  assunzioni  su  posti  che  rimangano vacanti dopo
          l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.
             3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene  conto  di
          particolari  categorie  di  personale  o di amministrazioni
          pubbliche che presentano  carattere  di  specialita'  sulla
          base  di  specifiche  disposizioni di legge. In particolare
          saranno disciplinati anche i criteri e le modalita' per  la
          mobilita' del personale fra tutte le strutture del Servizio
          sanitario  nazionale  ed  i  servizi  sanitari  centrali  e
          periferici del Ministero  della  sanita'.  Nell'ambito  dei
          relativi  contratti  collettivi  nazionale  si terra' conto
          delle esigenze di perequazione  dei  trattamenti  economici
          del   personale  con  riguardo  all'esercizio  di  funzioni
          analoghe.
             4. Per l'attuazione della mobilita' esterna alle singole
          amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente
          nell'ambito della provincia o della regione.
             5.  Per  quanto  non  espressamente previso dal presente
          capo  ed  in  attesa  dell'emanazione   del   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui al comma 1,
          restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  in  materia   di
          mobilita'.
             6.  I  trasferimenti  degli  oneri economici relativi al
          personale  assunto  dagli  enti  locali  a  seguito   della
          mobilita' volontaria e d'ufficio avvengono sulla base delle
          disposizioni  dei  decreti del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 22 luglio 1989, n. 428, 10 maggio 1991, n. 191,  e
          5   giugno  1992,  n.  473.  Il  regime  pensionistico  del
          personale  assoggettato   a   mobilita'   e'   disciplinato
          dall'art.  6  della  legge  29 dicembre 1988, n. 554, e dal
          relativo regolamento attuativo.
             7.  Per  il  personale  del  comparto  scuola si applica
          l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo emanato a  norma
          dell'art.  2  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo
          al medesimo personale".
             - Per la legge n. 400/1988, art. 17,  si  veda  in  nota
          all'art. 2.
             - Il R.D. n. 489/1941 reca "Riorganizzazione dei servizi
          e  revisione dei ruoli organici del personale del Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste".
             - La  legge  n.  910/1966  reca  "Provvedimenti  per  lo
          sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970".
             -   Il   D.P.R.   n.   1318/1967   reca  "Norme  per  il
          riordinamento della sperimentazione agraria".
             - La legge n. 306/1973 reca  "Istituzione  dell'Istituto
          sperimentale per il tabacco".
             -   Il   testo  dell'art.  8  della  legge  n.  281/1978
          (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni  a
          statuto ordinario) e' il seguente:
             "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali).
          -  Nello  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro  e'  istituito  un  fondo  il   cui   ammontare   e'
          commisurato   al   gettito  annuale  dei  seguenti  tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
               a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
          oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
               b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
               c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
          birra;
               d) il 75 per  cento  delle  imposte  di  fabbricazione
          sullo  zucchero;  sul glucosio, maltosio e analoghe materie
          zuccherine;
               e) il 75 per cento dell'imposta di  fabbricazione  sui
          gas  incondensabili  di prodotti petroliferi e sul gas resi
          liquidi con la compressione;
               f) il 25 per cento dell'imposta erariale  sul  consume
          dei tabacchi.
             Le   quote  suindicate  sono  commisurate  all'ammontare
          complessivo dei versamenti in conto competenza  e  residui,
          relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed
          affluiti  alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
          nel penultimo anno  finanziario  antecedente  a  quello  di
          devoluzione,  al  netto  dei  rimborsi  per qualsiasi causa
          effettuati nel medesimo anno.
             Sono  riservati  allo  Stato  i  proventi  derivanti  da
          maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi
          di  cui  sopra,  che  siano  disposte  successivamente alla
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  quando  siano
          destinati  per  legge  alla  copertura  di nuove o maggiori
          spese a carico del bilancio statale.
             La percentuale  del  gettito  complessivo  del  tributo,
          attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote
          previste  dal precedente comma, e' determinata con la legge
          di bilancio.
             Il  fondo  comune  e' ripartito fra le regioni a statuto
          ordinario  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  di
          concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
               A)  per  i  sei  decimi,  in  proporzione diretta alla
          popolazione residente in ciascuna  regione,  quale  risulta
          dai  dati  ufficiali  dell'Istituto  centrale di statistica
          relativi al  penultimo  anno  antecedente  a  quello  della
          devoluzione;
               B)   per   un   decimo  in  proporzione  diretta  alla
          superficie di ciascuna  regione,  quale  risulta  dai  dati
          ufficiali  dell'Istituto centrale di statistica relativi al
          penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
               C) per i  tre  decimi,  fra  le  regioni  in  base  ai
          seguenti requisiti:
                a)  tasso  di  emigrazione al di fuori del territorio
          regionale, relativo al penultimo anno antecedente a  quello
          della   devoluzione,   quale  risulta  dai  dati  ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica;
                b) grado di  disoccupazione,  relativo  al  penultimo
          anno  antecedente a quello della devoluzione, quale risulta
          dal numero  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento
          appartenenti  alla  prima  e seconda classe, secondo i dati
          ufficiali  rilevati  dal  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale;
                c)   carico  pro  capite  dell'imposta  complementare
          progressiva sul reddito complessivo  posta  in  riscossione
          mediante  ruoli  nel  penultimo  anno  antecedente a quello
          della  devoluzione,  quale  risulta  dai   dati   ufficiali
          pubblicati  dal  Ministero  delle finanze. Con l'entrata in
          vigore  dei  provvedimenti  di  attuazione  della   riforma
          tributaria,  il  carico  pro capite sara' riferito ad altra
          imposta corrispondente.
             La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui
          tre decimi del fondo e'  fatta  in  ragione  diretta  della
          popolazione  residente,  quale  risulta  dai dati ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo
          anno antecedente a quello della  ripartizione,  nonche'  in
          base  alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito
          nella tabella annessa alla presente legge.
             Al pagamento delle  somme  spettanti  alle  regioni,  il
          Ministero  del  tesoro  provvede bimestralmente con mandati
          diretti intestati a ciascuna regione.
             Con successiva legge, da emanarsi non appena  l'Istituto
          centrale  di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati
          relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale
          e comunque non oltre due anni, saranno riveduti  i  criteri
          di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
          quinto comma del presente articolo, osservando il principio
          di  una  perequazione in ragione inversamente proporzionale
          al reddito medio pro capite di ciascuna regione".
             - Il testo dell'art. 2 della legge n. 158/1990 (Norme di
          delega in materia di autonomia impositiva delle  regioni  e
          altre  disposizioni  concernenti rapporti finanziari tra lo
          Stato e le regioni) e' il seguente:
             "Art.  2.  -  1. In attesa delle disposizioni di riforma
          della finanza regionale, i finanziamenti di parte  corrente
          previsti  da  leggi statali per interventi rientranti nelle
          materie di  competenza  regionale  confluiscono  nel  fondo
          comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
          salvo  quanto  disposto  dal comma 3 per il Fondo nazionale
          trasporti e per il Fondo sanitario nazionale.
             2. Alla prima determinazione  delle  somme  destinate  a
          confluire  nel  fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo
          quanto previsto nel  presente  articolo,  con  decreto  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, di
          seguito denominata Conferenza.
             3. Al fine di valutare l'opportunita', per le regioni  a
          statuto  ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo
          comune dei flussi correnti del Fondo nazionale trasporti  e
          del  Fondo  sanitario  nazionale  e' istituita, nell'ambito
          della Conferenza, una commissione composta dai Ministri per
          gli affari  regionali  ed  i  problemi  istituzionali,  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          delle  finanze  e  dei  trasporti,   nonche'   da   quattro
          presidenti  delle  regioni, con compiti di istruttoria e di
          verifica, tra l'altro,  dello  stato  di  attuazione  della
          legge 10 aprile 1981, n.  151".