Art. 7. 1. E istituito, presso il Ministero, un elenco di esperti in materia di politica agricola e forestale nazionale, comunitaria e internazionale, in cui possono essere iscritti dal Ministro dipendenti del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni nonche' estranei alla pubblica amministrazione forniti di comprovata esperienza in materia; da tale elenco sono scelti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero con la qualifica di addetto agricolo, ai sensi e nei limiti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Si osservano i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in quanto applicabili. 2. Presso la rappresentanza permanente presso le Comunita' europee e' istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome.
Note all'art. 7: - Il testo degli articoli 32, 110 e 168 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "Art. 32 (Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero). - I posti di organico degli uffici all'estero di cui al precedente articolo sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie. Possono essere altresi' istituiti posti per il personale di cui agli articoli 139 e 168. L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzione proprie della carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, informazione e stampa, nonche' funzioni consolari nelle cancellerie consolari presso missioni diplomatiche. Il regolamento stabilisce le modalita' per l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche che vi siano destinati con compiti inerenti alla specializzazione nonche' per la ripartizione dei posti organici per il personale della carriera di cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla specializzazione posseduta". "Art. 110 (Avvicendamenti). - I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi detratte le interruzioni nel servizio fra sede e sede. I funzionari predetti non possono essere trasferiti da una ad altra sede all'estero oppure richiamati al Ministero prima che siano trascorsi due anni dalla data in cui hanno assunto le funzioni o tre anni nel caso che siano titolari di consolato generale, salvo soppressione del posto di organico. I funzionari medesimi in servizio all'estero devono essere trasferiti entro sei mesi dal compimento di un quadriennio nello stesso luogo. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il periodo di servizio al Ministero per i funzionari diplomatici non puo' essere inferiore a due anni ne superiore a quattro. Per esigenze di servizio o altre gravi ragioni, il Ministro puo' disporre deroghe alle suddette disposizioni, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica e i funzionari di cui al primo e al secondo comma dell'art. 16, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari, il consiglio di amministrazione". "Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro degli affari esteri puo' chiedere che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea".