Art. 7. 
1. E istituito, presso il Ministero, un elenco di esperti in  materia
di  politica  agricola   e   forestale   nazionale,   comunitaria   e
internazionale,  in  cui  possono  essere   iscritti   dal   Ministro
dipendenti del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni nonche'
estranei  alla  pubblica  amministrazione   forniti   di   comprovata
esperienza in materia; da tale elenco  sono  scelti  gli  esperti  da
proporre al Ministero degli affari  esteri  per  la  destinazione  in
servizio presso le  rappresentanze  diplomatiche  all'estero  con  la
qualifica di addetto agricolo, ai sensi e nei limiti del decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni. Si osservano i commi primo, secondo, quarto  e  quinto
dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
n. 18 del 1967, in quanto applicabili. 
2. Presso la rappresentanza permanente presso le Comunita' europee e'
istituito, con le procedure di cui all'articolo 32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto
di organico, nel ruolo degli esperti  di  cui  all'articolo  168  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui e'
assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera
direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia  autonoma,
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov-
ince autonome. 
 
 Note all'art. 7:
             -  Il  testo  degli articoli 32, 110 e 168 del D.P.R. n.
          18/1967  (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli   affari
          esteri) e' il seguente:
             "Art.  32 (Istituzione, qualificazione e ripartizione di
          posti di organico degli uffici all'estero). -  I  posti  di
          organico  degli  uffici  all'estero  di  cui  al precedente
          articolo sono istituiti in  corrispondenza  delle  funzioni
          proprie   della   carriera   diplomatica,   della  carriera
          direttiva amministrativa, della carriera del  personale  di
          cancelleria,  della  carriera degli assistenti commerciali,
          della carriera esecutiva e di  quelle  ausiliarie.  Possono
          essere  altresi'  istituiti  posti  per il personale di cui
          agli articoli 139 e 168.
             L'istituzione e la soppressione dei  posti  di  organico
          per  ciascuna  rappresentanza  diplomatica  e  per  ciascun
          ufficio  consolare  di  I  categoria  sono   disposte,   in
          relazione  alle  esigenze  di  servizio,  con  decreto  del
          Ministro per gli affari esteri di concerto con il  Ministro
          per il tesoro.
             Nell'ambito    dei    posti    istituiti   in   ciascuna
          rappresentanza diplomatica e in ciascun  ufficio  consolare
          in  corrispondenza  delle  funzione  proprie della carriera
          diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui
          sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale  e
          della   emigrazione,   culturale,  informazione  e  stampa,
          nonche'  funzioni  consolari  nelle  cancellerie  consolari
          presso missioni diplomatiche.
             Il    regolamento    stabilisce    le    modalita'   per
          l'assegnazione di  posti,  in  uffici  fuori  dell'area  di
          specializzazione,  a  funzionari  diplomatici specializzati
          per aree geografiche che vi  siano  destinati  con  compiti
          inerenti  alla specializzazione nonche' per la ripartizione
          dei posti organici  per  il  personale  della  carriera  di
          cancelleria  e  della  carriera esecutiva in relazione alla
          specializzazione posseduta".
             "Art. 110 (Avvicendamenti). - I  funzionari  diplomatici
          non  possono  rimanere  in  servizio all'estero per piu' di
          otto anni consecutivi detratte le interruzioni nel servizio
          fra sede e sede.
             I funzionari predetti non possono essere  trasferiti  da
          una ad altra sede all'estero oppure richiamati al Ministero
          prima  che siano trascorsi due anni dalla data in cui hanno
          assunto le funzioni o tre anni nel caso che siano  titolari
          di  consolato  generale,  salvo  soppressione  del posto di
          organico.
             I funzionari  medesimi  in  servizio  all'estero  devono
          essere  trasferiti  entro  sei  mesi  dal  compimento di un
          quadriennio nello stesso luogo.
             Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il periodo  di
          servizio al Ministero per i funzionari diplomatici non puo'
          essere inferiore a due anni ne superiore a quattro.
             Per  esigenze  di  servizio  o  altre  gravi ragioni, il
          Ministro puo' disporre deroghe alle suddette  disposizioni,
          sentito,  per  i  capi  di  rappresentanza  diplomatica e i
          funzionari di cui al primo e al secondo comma dell'art. 16,
          il Consiglio dei Ministri e, per gli altri  funzionari,  il
          consiglio di amministrazione".
             "Art.  168  (Esperti).  - L'Amministrazione degli affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
          rappresentanze  diplomatiche  e negli uffici consolari, per
          l'espletamento  di  specifici  incarichi   che   richiedano
          particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
          sopperire con funzionari  diplomatici,  esperti  tratti  da
          personale  dello  Stato  o  di enti pubblici appartenenti a
          carriere direttive o di uguale rango.
             Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
          o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi  presso
          uffici  all'estero  ad  esperti  tratti dal personale dello
          Stato e da enti pubblici,  l'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  in  via  eccezionale e fino ad un
          massimo di dieci unita',  persone  estranee  alla  pubblica
          amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso  della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
          i  trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere   di
          costituzione  fisica  idonea  ad  affrontare il clima della
          sede   cui   sono   destinate.   All'atto   dell'assunzione
          dell'incarico,   le   persone  predette  prestano  promessa
          solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3. L'incarico non crea aspettativa di impiego  stabile  ne'
          da'  diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
          alcun genere.
             L'esperto  inviato  in  servizio   presso   un   ufficio
          all'estero,  a  norma dei precedenti commi, occupa un posto
          espressamente   istituito,   sentito   il   consiglio    di
          amministrazione,   ai   sensi  dell'art.  32  nell'organico
          dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai  fini  del
          trattamento   economico,  a  quello  di  primo  segretario,
          consigliere o primo consigliere ovvero di console  aggiunto
          o  console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica
          di addetto per  il  settore  di  sua  competenza.  Per  gli
          esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni
          degli  articoli  142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili,
          148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
             Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
          con decreto del Ministro degli affari  esteri,  sentito  il
          consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
          il  Ministro  del  tesoro  e,  per  il  personale  di altre
          amministrazioni o di enti pubblici, anche con  il  Ministro
          competente  o  vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla
          stessa persona  possono  essere  conferiti  piu'  incarichi
          purche',  nel  complesso,  non  superino gli otto anni. Gli
          incarichi sono revocabili in qualsiasi momento  a  giudizio
          del Ministro per gli affari esteri.
             Gli  esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono
          collocati  fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste   dai
          rispettivi ordinamenti.
             Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
          occupare  un posto di organico in rappresentanze permanenti
          presso Organismi internazionali, non  possono  superare  il
          numero di venticinque. Il Ministro degli affari esteri puo'
          chiedere  che  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale metta  a  disposizione  dell'Amministrazione  degli
          affari   esteri  fino  a  dieci  funzionari  direttivi  del
          Ministero stesso di grado  non  inferiore  a  direttore  di
          sezione  o  equiparato,  in  posizione  di  fuori ruolo per
          essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
             Gli esperti che l'Amministrazione  degli  affari  esteri
          puo'  utilizzare  a norma del presente articolo non possono
          complessivamente superare il numero di ottanta.
             Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
          al  personale  comandato  o collocato fuori ruolo presso il
          Ministero  degli  affari  esteri   in   virtu'   di   altre
          disposizioni  ne'  a  quello inviato all'estero in missione
          temporanea".