Art. 4. 1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie in relazione alle quote come stabilite dall'amministrazione che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le quote stesse sono ridotte al 40%, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi. 2. Tale riduzione rimane subordinata a domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui sopra, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza. 3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori e' posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui alla citata normativa nel settore delle attivita' produttive. 4. A far data dal 1 novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge rel- ative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni. 5. I consorzi di cui sopra, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1 novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuita' lavorativa del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.