Art. 4. 
  1.  Ai  fini  della  definizione  bonaria  delle  controversie   in
relazione alle  quote  come  stabilite  dall'amministrazione  che  le
imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per  le
gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo  32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, le quote stesse sono  ridotte  al
40%, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi. 
  2.  Tale  riduzione  rimane  subordinata  a  domanda  della   ditta
beneficiaria  interessata,  con  la  quale   vengono   accettate   le
condizioni di cui sopra, l'estinzione del  contenzioso  eventualmente
in atto sulla questione  e  l'impegno  al  pagamento  entro  sessanta
giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza. 
  3. La quota residua del corrispettivo da  corrispondere  agli  enti
gestori e' posta a  carico,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili,  delle  somme   autorizzate   per   l'attuazione   degli
interventi di cui alla citata normativa nel settore  delle  attivita'
produttive. 
  4. A far data dal 1 novembre  1994,  i  consorzi  per  le  aree  di
sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati  della
gestione di cui al comma 1, fatta  salva  diversa  indicazione  delle
rispettive regioni di appartenenza, stabiliscono le  quote  a  carico
delle singole ditte beneficiarie e  provvedono  alla  riscossione  in
base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge rel-
ative  alla  riscossione  delle  entrate  patrimoniali  dello  Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile  1910,  n.  639,  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  5. I consorzi di cui sopra,  nell'ambito  delle  vigenti  norme  in
materia di concessione  di  servizi,  attivano,  a  decorrere  dal  1
novembre 1994, procedure volte a consentire alle  ditte  beneficiarie
di prendere parte attiva alla gestione  in  forme  tali  comunque  da
garantire per quanto  possibile  l'assorbimento  senza  soluzione  di
continuita'  lavorativa  del  personale  attualmente   addetto   alla
gestione, ove in esubero.