Art. 8. 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: " 1. Il personale in servizio al 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento, anche in posizione di comando o fuori ruolo, puo', entro il 30 novembre 1993 optare per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza o per l'applicazione dell'art. 14, con le procedure ivi previste. 2. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), e' definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi. Tali operazioni devono comunque essere completate entro il 31 dicembre 1993. 3. Al personale dipendente degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle operazioni di cui al comma 2 risultino in esubero alla data del 31 dicembre 1993, nonche' al personale utilizzato a contratto per le esigenze della Gestione speciale per il terremoto e che presenti la domanda entro il 15 gennaio 1994 e che risulti in attivita' alla data del 15 aprile 1993 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 con le procedure ivi previste. 3-bis. Per lo IASM il termine di cui al comma 2 e' prorogato al 30 aprile 1994; il termine per la presentazione della domanda e' prorogato al 15 maggio 1994.". 2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE gia' collocato in Cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993 puo' fare domanda per essere inquadrato nel ruolo transitorio di cui al comma 1; dalla stessa data e fino alla costituzione del ruolo transitorio il trattamento economico di detto personale e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del nucleo anzidetto puo' essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo. L'indennita' corrisposta ai componenti anzidetti e' assorbente dell'assegno personale speciale di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. 4. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro anni".