Art. 8. 
  1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  3
aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: 
  " 1. Il personale in servizio al 15 aprile 1993 presso il soppresso
Dipartimento, anche in posizione di  comando  o  fuori  ruolo,  puo',
entro il 30 novembre 1993 optare per il rientro nelle amministrazioni
di appartenenza o per l'applicazione dell'art. 14, con  le  procedure
ivi previste. 
   2. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo
6 della legge 1 marzo 1986, n. 64  (FINAM,  INSUD,  FIME,  ITALTRADE,
FORMEZ e IASM), e' definita con le procedure  di  riordino  ai  sensi
delle  vigenti  disposizioni  in   materia   societaria   e   con   i
provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento per
la funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato ai  sensi  dell'articolo  11  per  il  riordino,  la
ristrutturazione,  la  privatizzazione  e   la   liquidazione   degli
organismi stessi. Tali operazioni devono comunque  essere  completate
entro il 31 dicembre 1993. 
   3. Al personale dipendente degli organismi di cui  all'articolo  6
della legge  1  marzo  1986,  n.  64  (FINAM,  INSUD,  FIME,  FORMEZ,
ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle operazioni di cui al comma  2
risultino in esubero alla data  del  31  dicembre  1993,  nonche'  al
personale utilizzato a  contratto  per  le  esigenze  della  Gestione
speciale per il terremoto e che  presenti  la  domanda  entro  il  15
gennaio 1994 e che risulti in attivita' alla data del 15 aprile  1993
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 con le  procedure
ivi previste. 
  3-bis. Per lo IASM il termine di cui al comma 2 e' prorogato al  30
aprile 1994;  il  termine  per  la  presentazione  della  domanda  e'
prorogato al 15 maggio 1994.". 
  2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE gia' collocato  in  Cassa
integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993 puo' fare domanda  per
essere inquadrato nel ruolo transitorio di  cui  al  comma  1;  dalla
stessa data  e  fino  alla  costituzione  del  ruolo  transitorio  il
trattamento economico di detto personale e' posto a carico del  Fondo
di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 
1993, n. 96. 
  3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo  ispettivo
del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in
attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, il numero  dei  componenti  del  nucleo  anzidetto  puo'
essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti,  in
prima applicazione, anche tra il personale degli organismi  soppressi
di cui  agli  articoli  14  e  15  del  citato  decreto  legislativo.
L'indennita'  corrisposta  ai  componenti  anzidetti  e'   assorbente
dell'assegno personale speciale di cui all'articolo 14, comma 5,  del
decreto  legislativo  3  aprile  1993,   n.   96,   come   sostituito
dall'articolo 5 del presente decreto, salvo il diritto di opzione per
quest'ultimo assegno. 
  4. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986,  n.  878,
le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per
quattro anni".