Art. 10. 
       (Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti) 
  1.  Le  spese  per  la  campagna  elettorale  di  ciascun  partito,
movimento, lista o gruppo di candidati, che  partecipa  all'elezione,
escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono  super-
are la somma risultante dalla moltiplicazione  dell'importo  di  lire
200 per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni per
la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato  della  Repubblica
nei quali e' presente rispettivamente con liste o con candidati.