Art. 11. 
                 (Tipologia delle spese elettorali) 
  1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono  quelle
relative: 
  a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di  materiali  e  di
mezzi per la propaganda; 
  b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui
alla lettera a), compresa l'acquisizione di  spazi  sugli  organi  di
informazione, sulle radio e televisioni private,  nei  cinema  e  nei
teatri; 
  c) all'organizzazione di manifestazioni di  propaganda,  in  luoghi
pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale,  culturale
e sportivo; 
  d)   alla   stampa,   distribuzione   e   raccolta   dei    moduli,
all'autenticazione delle  firme  e  all'espletamento  di  ogni  altra
operazione richiesta dalla legge per  la  presentazione  delle  liste
elettorali; 
  e) al  personale  utilizzato  e  ad  ogni  prestazione  o  servizio
inerente alla campagna elettorale. 
  2. Le spese relative ai locali per le sedi  elettorali,  quelle  di
viaggio  e  soggiorno,  telefoniche  e  postali,  nonche'  gli  oneri
passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in  percentuale  fissa
del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e
documentate. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 95  del  testo  unico  delle
leggi  recanti  norme  per  l'elezione  della  Camera  dei  deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
n. 361, non si applicano nel caso  di  riunioni,  anche  a  carattere
conviviale, connesse ad  attivita'  di  propaganda  consentite  dalla
legge o a seminari, convegni ed incontri di  studio.  Ai  fini  delle
medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi  gli  oggetti
pubblicitari di valore vile di uso corrente. 
 
          Nota all'art. 11:
            -   Il   testo   dell'art.  95  del  D.P.R.  n.  361/1957
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          l'elezione della Camera dei deputati) e' il seguente:
            "Art. 95 (Legge 16 maggio  1956,  n.  493,  art.  42).  -
          Chiunque  in  nome proprio od anche per conto di terzi o di
          enti privati e pubblici, eccettuate per  questi  ultimi  le
          ordinarie  erogazioni di istituto, nella settimana che pre-
          cede l'elezione e  nella  giornata  dell'elezione  effettua
          elargizioni  di  denaro,  generi  commestibili,  oggetti di
          vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo,  e'  punito
          con  la  reclusione  da tre a cinque anni e con la multa di
          lire cinquecentomila a lire duemilioni".