Art. 12. 
(  Pubblicita'  e  controllo  delle  spese  elettorali  di   partiti,
               movimenti, liste e gruppi di candidati) 
  1. I rappresentanti  di  partiti,  movimenti,  liste  e  gruppi  di
candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per  il
Senato  della  Repubblica  devono  presentare  ai  Presidenti   delle
rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per
il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle
spese  per  la  campagna  elettorale  e  alle   relative   fonti   di
finanziamento. 
  2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma
1, ferma restando l'attuale dotazione organica, e'  istituito  presso
la Corte dei conti un apposito collegio composto  da  tre  magistrati
estratti a sorte tra i consiglieri in servizio,  coadiuvati  da  nove
addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario. 
  3.  I  controlli  devono  essere  limitati  alla   verifica   della
conformita' alla legge delle spese sostenute dagli aventi  diritto  e
della regolarita' della documentazione prodotta a prova  delle  spese
stesse.  I  controlli  devono  concludersi  entro  sei   mesi   dalla
presentazione dei consuntivi alla  Corte  dei  conti,  salvo  che  il
collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca  un
termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte
dei conti riferisce  direttamente  ai  Presidenti  delle  Camere  sui
risultati del controllo  eseguito.  Per  la  durata  dell'incarico  i
componenti del collegio non possono assumere  ovvero  svolgere  altri
incarichi o funzioni. 
  4. Copia del consuntivo va  altresi'  depositata  presso  l'Ufficio
elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicita'.