Art. 13. 
             (Collegio regionale di garanzia elettorale) 
  1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso  il  tribunale
del capoluogo di ciascuna regione e' istituito il Collegio  regionale
di garanzia  elettorale  composto,  rispettivamente,  dal  presidente
della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e  da  altri
sei membri nominati dal presidente per un  periodo  di  quattro  anni
rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la meta',
tra i magistrati ordinari e per la  restante  meta'  tra  coloro  che
siano  iscritti  da  almeno   dieci   anni   all'albo   dei   dottori
commercialisti o tra i professori universitari di  ruolo  in  materie
giuridiche,  amministrative  o  economiche.   Oltre   ai   componenti
effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di  cui
due tra i magistrati e gli altri due  tra  le  categorie  di  cui  al
periodo precedente. 
  2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del
Collegio  i  parlamentari  nazionali  ed   europei,   i   consiglieri
regionali,  provinciali  e  comunali  nonche'  i   componenti   delle
rispettive giunte, coloro che  siano  stati  candidati  alle  cariche
predette nei cinque anni precedenti, coloro che  ricoprono  incarichi
direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonche'  coloro
che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti. 
  3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale  del
personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello  o
del  tribunale.  Il  Collegio  puo'  chiedere  ai  competenti  uffici
pubblici, ivi incluso quello del Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da  svolgere.
Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio  si  avvale  anche
dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato. 
  4. I componenti del Collegio  non  appartenenti  alla  magistratura
hanno  diritto,  per  ciascuna  seduta  cui  prendano   parte,   alla
corresponsione di una indennita' di  presenza  il  cui  ammontare  e'
definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia,  di
concerto con il Ministro del tesoro, entro  un  mese  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.