Art. 14. 
   (Pubblicita' e controllo delle spese elettorali dei candidati) 
  1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo
13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e  ne
verifica la regolarita' 
  2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati  dai  candidati  sono
liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel  termine
di  centoventi  giorni  dalle  elezioni   qualsiasi   elettore   puo'
presentare al Collegio esposti sulla regolarita' delle  dichiarazioni
e dei rendiconti presentati. 
  3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora
il Collegio non ne  contesti  la  regolarita'  all'interessato  entro
centottanta giorni dalla ricezione. 
  4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni  e  della  documentazione
presentate ai sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  e  da  ogni  altro
elemento emergano irregolarita', il Collegio, entro il termine di cui
al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che  ha
facolta' di presentare entro i successivi quindici giorni  memorie  e
documenti. 
  5.  Avverso  le  decisioni  del  Collegio  regionale  di   garanzia
elettorale, entro quindici giorni  dalla  comunicazione,  e'  ammesso
ricorso da parte del  candidato  al  Collegio  centrale  di  garanzia
elettorale composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o
da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte  di
cassazione, e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte
di cassazione secondo i criteri di cui all'articolo 13.  Il  Collegio
centrale di garanzia elettorale  decide  sui  ricorsi  entro  novanta
giorni.