Art. 15. 
                             (Sanzioni) 
  1. In caso di violazione delle norme di cui agli  articoli  1  e  2
nonche' delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei  servizi  radiotelevisivi  ai
sensi  del  comma  1  dell'articolo  1   e   dal   Garante   per   la
radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e  3  del  medesimo
articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
da lire  cinquanta  milioni  a  lire  duecento  milioni.  Qualora  la
violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente  comma
si  sia  verificata  nel  periodo  compreso  tra   il   ventesimo   e
l'undicesimo  giorno  antecedente  la  data  di   svolgimento   delle
elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al precedente periodo aumentata  del  doppio  nel  minimo  e  nel
massimo. Qualora la violazione delle norme o  delle  disposizioni  di
cui al presente comma si sia verificata  negli  ultimi  dieci  giorni
antecedenti la  data  di  svolgimento  delle  elezioni,  la  sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata del triplo nel  minimo  e  nel
massimo. La sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  lire  cinquanta
milioni a lire duecento milioni e' irrogata  dal  Garante  anche  nei
confronti dei soggetti a favore dei  quali  sono  state  commesse  le
violazioni qualora ne  sia  stata  accertata  la  corresponsabilita.'
qualora la violazione avvenga  durante  la  campagna  elettorale,  il
Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio
pubblico  radiotelevisivo  ovvero  i  soggetti  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo,  e  comunque
non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono  tenuti  per
legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi,
indicandone le modalita'. In caso di inottemperanza alla diffida,  il
Garante dispone la sospensione  dell'efficacia  della  concessione  o
della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni  e  nei
casi   piu'   gravi   propone   la   revoca   della   concessione   o
dell'autorizzazione. La stessa sanzione  e'  applicata  nei  casi  di
recidiva. 
  2. In caso di inosservanza delle norme di  cui  all'articolo  3  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire  un  milione  a
lire cinquanta milioni. 
  3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della  propaganda
abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio
sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del  committente
responsabile. 
  4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo  6,  comma
1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire  un  miliardo.
In caso di mancanza totale o parziale delle  indicazioni  di  cui  al
comma 2 dello stesso articolo  6,  il  Garante  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni. 
  5. In caso di mancato deposito  presso  il  Collegio  regionale  di
garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui
all'articolo  7,  comma  6,   il   Collegio   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a  lire  duecento
milioni. 
  6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli
candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia
elettorale  applica  la  sanzione   amministrativa   pecuniaria   non
inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al
triplo di detto importo. 
  7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la  campagna
elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia  elettorale  in  modo
definitivo, costituisce causa  di  ineleggibilita'  del  candidato  e
comporta la decadenza dalla carica  del  candidato  eletto  nei  casi
espressamente previsti nel presente articolo con delibera della  Cam-
era di appartenenza. 
  8.  In  caso  di  mancato  deposito  nel  termine  previsto   della
dichiarazione di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  da  parte  di  un
candidato  proclamato  eletto,  il  Collegio  regionale  di  garanzia
elettorale, previa diffida a  depositare  la  dichiarazione  entro  i
successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del
presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine  della
dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la
diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica. 
  9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio
da  parte  di  un  candidato  proclamato   eletto   comporta,   oltre
all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente 
articolo, la decadenza dalla carica. 
  10. Al termine della dichiarazione di  decadenza,  il  Collegio  di
garanzia elettorale da'  comunicazione  dell'accertamento  definitivo
delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della  Camera
di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza  ai
sensi del proprio regolamento. 
  11. In  caso  di  irregolarita'  nelle  dichiarazioni  delle  spese
elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di  mancata  indicazione
nominativa dei soggetti che hanno erogato  al  candidato  contributi,
nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale
di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14,
comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire  dieci
milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel  caso
di violazione dei limiti massimi  previsti  dall'ultimo  periodo  del
comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati. 
  12. In caso di violazione degli obblighi di  comunicazione  di  cui
all'articolo 8 si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
lire dieci milioni a lire cento milioni. 
  13.  In  caso  di  mancato  deposito  dei  consuntivi  delle  spese
elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle  liste  o
dei  gruppi  di  candidati  che  abbiano  diritto  ad  usufruire  del
contributo  per  le  spese  elettorali  di  cui  all'articolo  9,   i
Presidenti delle  Camere  sospendono  il  versamento  del  contributo
medesimo sino al deposito del consuntivo. 
  14.  In  caso  di  mancato  deposito  dei  consuntivi  delle  spese
elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle  liste  o
dei gruppi di candidati che non  abbiano  diritto  ad  usufruire  del
contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti
di cui all'articolo 12, comma 2, applica la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. 
  15.  In  caso  di  mancata  indicazione  nei  consuntivi   di   cui
all'articolo 12, comma 1, delle fonti di  finanziamento  il  collegio
della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci  milioni  a  lire
cento milioni. 
  16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa  previsti
dall'articolo  10,  il  collegio  della  Corte  dei  conti   di   cui
all'articolo  12,  comma  2,  applica  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria non  inferiore  alla  meta'  e  non  superiore  al  triplo
dell'importo eccedente  il  limite  previsto.  Nel  caso  in  cui  la
violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un  partito  o
movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui
all'articolo  9,  il  collegio  della  Corte   dei   conti   ne   da'
comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad  applicare
la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito 
o movimento politico di una somma di pari entita' 
  17. In caso di violazione di una delle  disposizioni  recate  dagli
articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si  applica,  in
luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. 
  18. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993,  n.  81,
e' sostituito dal seguente: 
  "5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1  e  delle
prescrizioni delle autorita'  di  vigilanza  si  applicano  le  norme
vigenti in materia per le elezioni alla Camera  dei  deputati  ed  al
Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di
cui al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione  a
lire cinquanta milioni". 
  19. Per l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dal presente articolo si applicano le disposizioni  generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, salvo quanto  diversamente  disposto.  Non  si  applica
l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.