Art. 15. (Sanzioni) 1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonche' delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquanta milioni a lire duecento milioni e' irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilita.' qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalita'. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi piu' gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione e' applicata nei casi di recidiva. 2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. 3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile. 4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni. 5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. 6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. 7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilita' del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Cam- era di appartenenza. 8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato proclamato eletto, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica. 9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica. 10. Al termine della dichiarazione di decadenza, il Collegio di garanzia elettorale da' comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento. 11. In caso di irregolarita' nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati. 12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. 13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo. 14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. 15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. 16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne da' comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entita' 17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. 18. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorita' di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni". 19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.