Art. 16. 
      (Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee) 
  1. Il contributo per le spese  elettorali  di  cui  all'articolo  9
viene erogato fino a concorrenza  dell'ammontare  complessivo  di  91
miliardi di lire. 
  2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9,
e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,
apposito  capitolo  per  memoria,  qualificato  "capitolo  per  spese
obbligatorie". Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori
oneri derivanti dall'attuazione  dell'articolo  9,  pari  a  lire  61
miliardi,  si  fa  fronte  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero  del
tesoro, che per il 1994 e' aumentato a carico del Fondo  speciale  di
parte  corrente  della  legge  finanziaria  per  il  1994,   all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro. 
  3.  A  titolo  di  concorso  nelle   spese   per   l'elezione   dei
rappresentanti  italiani  al  Parlamento  europeo  e'  stabilito   un
contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto
almeno un rappresentante. Il contributo e' corrisposto ripartendo tra
gli aventi diritto un fondo il cui ammontare e'  pari,  in  occasione
delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno  in
applicazione  della  presente  legge,  alla  somma  risultante  dalla
moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti
della Repubblica quale risulta dall'ultimo  censimento  generale.  Il
fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi  diritto  al
rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul  pi-
ano nazionale. 
  4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma  3,  pari  a
lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di  parte
corrente della legge finanziaria per il 1994,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del  tesoro.  Le
relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma
2. 
  5.  Per  i  contributi  relativi  alle  spese  per  l'elezione   al
Parlamento europeo si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
12.