Art. 17. 
                       (Agevolazioni postali) 
  1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di
candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  hanno  diritto  ad
usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per  plico  di
peso non superiore a grammi 70, per l'invio di  materiale  elettorale
per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti
nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori
iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa
puo' essere utilizzata unicamente nei  trenta  giorni  precedenti  la
data  di  svolgimento  delle  elezioni  e  da'  diritto  ad  ottenere
dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari  con
procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione  dei
periodici settimanali.