Art. 19. (Interventi dei comuni) 1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprieta' gia' predisposti per conferenze e dibattiti.