Art. 19. 
                       (Interventi dei comuni) 
  1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,  i
comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie  norme
regolamentari, senza oneri per i comuni stessi,  dei  partiti  e  dei
movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra
loro i locali di loro proprieta' gia' predisposti  per  conferenze  e
dibattiti.