Art. 2. 
      (Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva) 
  1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2,  e'  vietata
la propaganda elettorale  a  mezzo  di  inserzioni  pubblicitarie  su
quotidiani o periodici, spot  pubblicitari  e  ogni  altra  forma  di
trasmissione  pubblicitaria  radiotelevisiva.   Non   rientrano   nel
divieto: 
    a)  gli  annunci  di  dibattiti,  tavole   rotonde,   conferenze,
discorsi; 
    b)  le   pubblicazioni   o   le   trasmissioni   destinate   alla
presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi  di  candidati  e
dei candidati; 
    c) le pubblicazioni o  le  trasmissioni  di  confronto  tra  piu'
candidati. 
  2. Dalla chiusura della campagna  elettorale  e  vietata  qualsiasi
forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e
spot televisivi. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo  non  si
applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e
dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste,  gruppi  di
candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.