Art. 20. 
        (Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali) 
  1. Per  le  elezioni  dei  rappresentanti  italiani  al  Parlamento
europeo e per le  elezioni  dei  consigli  delle  regioni  a  statuto
ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6  e  le  relative  sanzioni
previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli  17,
18 e 19 della presente legge. 
  2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco
e  del  presidente  della  provincia  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e  le  relative  sanzioni  previste
nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18  e  19
della presente legge. 
  3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' abrogato. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 10 dicembre 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: CONSO