Art. 3. 
                     (Altre forme di propaganda) 
  1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma  2,  la  propa-
ganda elettorale per il voto a liste,  a  gruppi  di  candidati  o  a
singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali  e'  ammessa
nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive
modificazioni. 
  2. Tutte le pubblicazioni  di  propaganda  elettorali  a  mezzo  di
scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica
ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono  indicare  il  nome  del
committente responsabile. 
  3. I giornali, le  stazioni  radio  e  televisive,  i  tipografi  e
chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a  cedere  servizi
utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi
comprese consulenze ed intermediazioni di  agenzia,  sono  tenuti  ad
accertarsi  che  i  relativi  ordini  siano  fatti  direttamente  dai
segretari amministrativi o delegati  responsabili  della  propaganda,
ovvero dai singoli candidati o loro mandatari,  cui  sono  tenuti  ad
emettere fattura. Nel caso  previsto  dal  comma  4  sono  tenuti  ad
acquisire  copia  dell'autorizzazione  del  candidato   o   del   suo
mandatario. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  gli  strumenti  di
propaganda elettorale relativi a uno o  piu'  candidati,  prodotti  o
commissionati   da   sindacati,   organizzazioni   di   categoria   o
associazioni, devono essere autorizzati  dai  candidati  o  dai  loro
mandatari. I costi  sostenuti  per  tali  forme  di  propaganda  sono
computati pro quota ai fini del calcolo del limite di  spesa  fissato
dall'articolo 7. 
 
          Nota all'art. 3:
            - La legge n. 212/1965 reca: " Norme  per  la  disciplina
          della propaganda elettorale".