Art. 4. 
                    (Comunicazioni agli elettori) 
  1. Appena determinati i  collegi  elettorali  uninominali,  e  ogni
volta  che  essi  siano  rivisti,  i  comuni  il  cui  territorio  e'
ricompreso in piu' collegi provvedono ad inviare a  ciascun  elettore
una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia
della Camera dei deputati che del Senato  della  Repubblica,  in  cui
l'elettore stesso esercitera' il diritto di voto e di  sottoscrizione
per la presentazione delle candidature.