Art. 5. 
                (Divieto di propaganda istituzionale) 
  1. E'  fatto  divieto  a  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  di
svolgere attivita'  di  propaganda  di  qualsiasi  genere,  ancorche'
inerente  alla  loro  attivita'  istituzionale,  nei  trenta   giorni
antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata  della
stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le  attivita'
di  comunicazione   istituzionale   indispensabili   per   l'efficace
assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.