Art. 6. (Divieto di sondaggi) 1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. 2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso; b) committente ed acquirenti; c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; d) domande rivolte; e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; f) criteri seguiti per l'individuazione del campione; g) date in cui e' stato realizzato il sondaggio; h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.