Art. 6. 
                        (Divieto di sondaggi) 
  1. Nei quindici giorni precedenti la data  delle  elezioni  e  fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati di  sondaggi  demoscopici  sull'esito
delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. 
  2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche  parziali,
dei sondaggi per le elezioni  politiche  devono  essere  accompagnate
dalle seguenti indicazioni della cui veridicita' e'  responsabile  il
soggetto che realizza il sondaggio: 
    a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se  realizzato  con
altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso; 
    b) committente ed acquirenti; 
    c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; 
    d) domande rivolte; 
    e) percentuale  delle  persone  che  hanno  risposto  a  ciascuna
    domanda; f) criteri seguiti per l'individuazione del campione; 
    g) date in cui e' stato realizzato il sondaggio; 
    h) metodo di raccolta delle informazioni e  di  elaborazione  dei
dati.