Art. 7. 
     (Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati) 
  1. Le spese per la campagna elettorale  di  ciascun  candidato  non
possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della  cifra
fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto  di
100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero
al  prodotto  di  10  lire  per  ogni   cittadino   residente   nella
circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che  concorrono
al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le  spese
per la campagna elettorale di chi e' candidato  sia  in  un  collegio
uninominale sia nella lista per il riparto  proporzionale  dei  seggi
nella  circoscrizione  che  comprende  quel  collegio,  non   possono
comunque superare l'importo piu' alto consentito per  una  delle  due
candidature. 
  2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al
candidato, ancorche' sostenute dai  partiti  di  appartenenza,  dalle
liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini  del  limite
di spesa di cui al comma 1,  tra  le  spese  del  singolo  candidato,
eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella
dichiarazione di cui al comma 6. 
  3. Dal giorno successivo all'indizione  delle  elezioni  politiche,
coloro che intendano candidarsi  possono  raccogliere  fondi  per  il
finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il
tramite di  un  mandatario  elettorale.  Il  candidato  dichiara  per
iscritto  al  Collegio  regionale  di  garanzia  elettorale  di   cui
all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato
la propria candidatura, il nominativo del  mandatario  elettorale  da
lui designato. Nessun candidato  puo'  designare  alla  raccolta  dei
fondi piu' di un mandatario,  che  a  sua  volta  non  puo'  assumere
l'incarico per piu' di un candidato. 
  4. Il  mandatario  elettorale  e'  tenuto  a  registrare  tutte  le
operazioni di cui al comma 3 relative alla  campagna  elettorale  del
candidato designante, avvalendosi  a  tal  fine  di  un  unico  conto
corrente bancario ed eventualmente anche di un unico  conto  corrente
postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi  e'
tenuto  ad  identificare  le  complete  generalita'  di  coloro   che
effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al
presente comma. Nell'intestazione del conto  e'  specificato  che  il
titolare agisce in veste di mandatario  elettorale  di  un  candidato
nominativamente  indicato.  I  contributi  o  i  servizi  erogati  da
ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono
superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire. 
  5. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981,  n.
659, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole:  "cinque  milioni  di  lire"
sono inserite le seguenti: " somma da intendersi rivalutata nel tempo
secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso"; 
    b) dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Detti
finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna
elettorale,   possono   anche   essere   dichiarati   a   mezzo    di
autocertificazione dei candidati"; 
    c) al  secondo  periodo,  le  parole:  "La  disposizione  non  si
applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di  cui  al
presente comma non si applicano". 
  6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero  3),
della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa,  oltre  che
al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale  di
garanzia  elettorale  di  cui  all'articolo  13  che   ne   cura   la
pubblicita'. Oltre alle informazioni previste  da  tale  legge,  alla
dichiarazione  deve  essere  allegato  un  rendiconto   relativo   ai
contributi  e  servizi  ricevuti  ed  alle  spese  sostenute.   Vanno
analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa,  anche
mediante attestazione del solo  candidato,  i  contributi  e  servizi
provenienti dalle persone fisiche, se di importo o  valore  superiore
ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e  servizi  di  qualsiasi
importo o valore  provenienti  da  soggetti  diversi.  Vanno  inoltre
allegati gli estratti dei conti correnti  bancario  ed  eventualmente
postale utilizzati. Il rendiconto e'  sottoscritto  dal  candidato  e
controfirmato dal mandatario, che  ne  certifica  la  veridicita'  in
relazione all'ammontare delle entrate. 
  7. Alla trasmissione al Collegio regionale di  garanzia  elettorale
della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche  i  candidati
non eletti. 
  8.  Gli  importi  di  cui  al  presente  articolo  sono  rivalutati
periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli
indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso. 
 
          Note all'art. 7:
            -  Il  testo  del  terzo comma dell'art. 4 della legge n.
          659/1981 (Modifiche ed integrazioni  alla  legge  2  maggio
          1974,  n.  195, sul contributo dello Stato al finanziamento
          dei partiti politici), cosi' come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
          "Art. 4.
          (Omissis).
            Nel caso di erogazione di finanziamenti o  contributi  ai
          soggetti indicati nell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.
          195,  e  nel  primo  comma  del  presente  articolo, per un
          importo che nell'anno superi  i  cinque  milioni  di  lire,
          somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici
          ISTAT   dei  prezzi  all'ingrosso  sotto  qualsiasi  forma,
          compresa la messa a disposizione di  servizi,  il  soggetto
          che  li  eroga  ed  il soggetto che li riceve sono tenuti a
          farne  dichiarazione  congiunta,  sottoscrivendo  un  unico
          documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei
          deputati  ovvero  a questa indirizzato con raccomandata con
          avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o  contributi  o
          servizi,   per  quanto  riguarda  la  campagna  elettorale,
          possono   anche    essere    dichiarati    a    mezzo    di
          autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al
          presente  comma  non si applicano per tutti i finanziamenti
          direttamente concessi da istituti di credito o  da  aziende
          bancarie,    alle    condizioni   fissate   dagli   accordi
          interbancari.
            (Omissis)".
            - Il testo dell'art. 2, primo comma, n. 3),  della  legge
          n.   441/1982   (Disposizioni   per  la  pubblicita'  della
          situazione patrimoniale di titolari di cariche  elettive  e
          di cariche direttive di alcuni enti) e' il seguente:
            "Art.  2.  -  Entro tre mesi dalla proclamazione i membri
          del Senato della Repubblica ed i membri  della  Camera  dei
          deputati  sono  tenuti  a  depositare  presso  l'ufficio di
          presidenza della Camera di appartenenza:
            (omissis);
            3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e  le
          obbligazioni  assunte  per  la propaganda elettorale ovvero
          l'attestazione  di  essersi   avvalsi   esclusivamente   di
          materiali  e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
          disposizione del partito o dalla formazione politica  della
          cui  lista  hanno fatto parte, con l'apposizione della for-
          mula  "sul  mio  onere   affermo   che   la   dichiarazione
          corrisponde  al  vero".  Alla  dichiarazione debbono essere
          allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma
          dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659,  relative
          agli eventuali contributi ricevuti.
            Gli  adempimenti  indicati  nei  numeri 1) e 2) del comma
          precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la
          dichiarazione dei redditi del coniuge non  separati  e  dei
          figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
            I  senatori  di  diritto,  ai  sensi  dell'art.  59 della
          Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi  del  secondo
          comma   dell'art.  59  della  Costituzione  sono  tenuti  a
          depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato  della
          Repubblica  le  dichiarazioni  di cui ai numeri 1) e 2) del
          primo  comma,  entro  tre   mesi,   rispettivamente   dalla
          cessazione  dall'ufficio  di  Presidente della Repubblica o
          dalla comunicazione della nomina".