Art. 8. 
                     (Obblighi di comunicazione) 
  1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale  gli  editori
di  quotidiani  e  periodici  e  i  titolari  di  concessioni  e   di
autorizzazioni  per  l'esercizio  delle   attivita'   di   diffusione
radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere  nonche'
al Collegio regionale di garanzia  elettorale  i  servizi  elettorali
effettuati di cui all'articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno
partecipato, gli  spazi  concessi  a  titolo  gratuito  o  a  tariffa
ridotta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, gli introiti
realizzati ed i nominativi  dei  soggetti  che  hanno  provveduto  ai
relativi pagamenti.