Art. 9. 
                (Contributo per le spese elettorali) 
  1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2  maggio  1974,  n.
195, e successive modificazioni, e'  attribuito,  in  relazione  alle
spese elettorali sostenute per i  candidati  nella  campagna  per  il
rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei  deputati,  ai
partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi  di  candidati.  Ai  fini
dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei
collegi uninominali per la elezione della  Camera  dei  deputati  che
risultino collegati con piu' liste debbono dichiarare, all'atto della
candidatura, a quale delle liste si collegano per il  rimborso  delle
spese elettorali. Il contributo e'  corrisposto  ripartendo  tra  gli
aventi  diritto  due  fondi  relativi,  rispettivamente,  alle  spese
elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della  Camera
dei deputati. L'ammontare di ciascuno  dei  due  fondi  e'  pari,  in
occasione delle  prime  elezioni  politiche  che  si  svolgeranno  in
applicazione della presente legge, alla meta' della somma  risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero  degli
abitanti  della  Repubblica  quale  risulta  dall'ultimo   censimento
generale. 
  2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per  il  rinnovo
del Senato della Repubblica e' ripartito su  base  regionale.  A  tal
fine il fondo  e'  suddiviso  tra  le  regioni  in  proporzione  alla
rispettiva popolazione. La quota  spettante  a  ciascuna  regione  e'
ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati  non  collegati  ad
alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in  ambito  regionale.
Partecipano alla ripartizione del fondo i  gruppi  di  candidati  che
abbiano ottenuto almeno un  candidato  eletto  nella  regione  o  che
abbiano conseguito  almeno  il  5  per  cento  dei  voti  validamente
espressi in ambito regionale. Partecipano altresi' alla  ripartizione
del fondo i candidati non collegati ad  alcun  gruppo  che  risultino
eletti o che conseguano nel rispettivo  collegio  almeno  il  15  per
cento dei voti validamente espressi. 
  3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per  il  rinnovo
della Camera dei  deputati  e'  ripartito,  in  proporzione  ai  voti
conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da  assegnare  in
ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato
la soglia del 4  per  cento  dei  voti  validamente  espressi  ovvero
abbiano ottenuto almeno  un  eletto  a  loro  collegato  nei  collegi
uninominali e abbiano conseguito almeno  il  3  per  cento  dei  voti
validamente espressi in ambito  nazionale.  Il  verificarsi  di  tale
ultima condizione non e' necessario  per  l'accesso  al  rimborso  da
parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste  o
candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in  regioni  il
cui statuto speciale prevede una particolare tutela  delle  minoranze
linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti  e
movimenti si attribuisce a  ciascuno  di  essi,  per  ogni  candidato
eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio  per
deputato risultante dalla ripartizione di cui al  primo  periodo  del
presente comma. 
 
          Nota all'art. 9:
            -  La  legge n. 195/1974 reca: "Contributo dello Stato al
          finanziamento dei partiti politici".