Art. 4. 1. Per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalita' del nuovo complesso giudiziario sito nel centro direzionale della citta' di Napoli, nonche' per fronteggiare le piu' impellenti esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa citta', e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 8 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1 miliardo per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero e, quanto a lire 8 miliardi annui a decorrere dal 1994, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto sul capitolo 1701 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.