Art. 4. 
  1. Per consentire la realizzazione degli  interventi  necessari  ad
assicurare la funzionalita' del nuovo complesso giudiziario sito  nel
centro direzionale della citta' di Napoli, nonche'  per  fronteggiare
le piu' impellenti esigenze di gestione e manutenzione  del  predetto
complesso e degli altri edifici giudiziari nella  stessa  citta',  e'
autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di  lire  8
miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere  si  provvede,
quanto a  lire  1  miliardo  per  il  1993,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso  anno,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   predetto
Ministero e, quanto a lire 8 miliardi annui  a  decorrere  dal  1994,
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello  stanziamento
iscritto sul capitolo 1701 dello stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia per l'anno 1993. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.