Art. 2. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti: a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione; b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe; c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; d) termini, forme e criteri dell'istruttoria; e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilita' di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni; f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalita' di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alle manovre sugli scarichi; g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonche' i relativi tempi di esecuzione; h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere; i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti; l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione, valutazione di fattibilita' tecnico-economica e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1' novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva quanto al riparto di attribuzioni fra gli uffici statali e regionali. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe puo' consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.