Art. 3. 
  1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, gia' realizzate
o in corso di realizzazione  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  in  assenza  delle  approvazioni  previste  dalla
normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformita'
ai progetti  approvati,  deve  essere  richiesta,  entro  centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'approvazione in sanatoria. 
  2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria e' il soggetto che
a qualunque titolo  esercisce  attualmente  la  diga  e  il  relativo
invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione. 
  3. Per le dighe di cui  al  comma  1,  qualora  non  sia  possibile
determinare la  quota  del  punto  piu'  basso  della  superficie  di
fondazione, l'altezza della diga  puo'  essere  considerata  pari  al
dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella  del  punto
piu' depresso dei paramenti, maggiorato del 5 per cento, e il  volume
di invaso puo' essere considerato pari alla capacita'  del  serbatoio
compresa tra le quote massima e minima dell'invaso stesso. 
  4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere presentata o
inviata, nei modi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 1' novembre 1959, n. 1363,  agli  uffici  periferici
competenti per territorio del Servizio nazionale dighe,  ovvero,  ove
questi  ultimi  non  siano  stati  ancora  insediati,   agli   uffici
periferici  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  corredata   della
seguente  documentazione,  a  firma,   per   quanto   di   rispettiva
competenza,  di  ingegneri  e  geologi  iscritti  ai  relativi   albi
professionali: 
    a) relazione tecnica generale che riporti: i dati  caratteristici
della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; volume d'invaso e
modalita' di valutazione dello stesso;  l'indicazione  delle  vie  di
accesso; i sistemi di allarme e di comunicazione installati; le fonti
di energia per la  manovra  degli  organi  di  intercettazione  degli
scarichi; le modalita' di vigilanza e controllo; 
    b) relazione geologica, contenente una  descrizione  dell'area  e
della sezione di  sbarramento,  nonche'  elementi  sulla  tenuta  del
serbatoio e sulla  stabilita'  delle  sponde,  considerate  anche  le
caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; 
    c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle  indagini
sui terreni  di  fondazione,  nonche',  per  le  dighe  di  materiali
sciolti, le prove eseguite sui materiali  costituenti  l'opera  e  le
verifiche di  sicurezza.  La  stabilita'  della  diga  dovra'  essere
verificata almeno relativamente alle seguenti condizioni: a serbatoio
pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in  zona
classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonche'  a  seguito
di rapido svuotamento del serbatoio; 
    d) relazione  idraulica  e  idrologica  che  illustri  i  criteri
adottati per la determinazione della portata di massima piena  e  del
suo tempo di ritorno, e che indichi le modalita' di smaltimento della
portata stessa; 
    e)  nel  caso  di  dighe  murarie  una  relazione   di   calcolo,
comprendente  le  prove  sui  materiali  costituenti  l'opera  e  che
illustri le verifiche di resistenza  nelle  condizioni  di  serbatoio
vuoto, nonche' di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso  e
in presenza di sisma ove la diga  ricada  in  una  zona  classificata
sismica; 
    f) descrizione degli apparecchi di controllo e misura  installati
con l'indicazione della loro localizzazione  e  della  frequenza  dei
rilevamenti; 
    g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione
del  bacino  imbrifero  tributario  del   serbatoio,   corredata   di
riferimenti alla cartografia ufficiale; 
    h) planimetria dell'opera principale e di quelle  sussidiarie  in
scala  non  inferiore  a  1:500;  sezione-tipo   dello   sbarramento;
prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili
a fornire il quadro completo delle opere. 
  5. Il Servizio nazionale dighe esamina la  documentazione  allegata
alla domanda; puo' disporre interlocutoriamente che vengano, entro un
congruo termine, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti,  nonche'
eseguiti  interventi  di   adeguamento;   emette   il   provvedimento
conclusivo, eventualmente nella forma dell'approvazione  condizionata
all'osservanza di determinate prescrizioni. 
  6. Nelle more del procedimento  di  approvazione  in  sanatoria,  e
senza pregiudizio per le determinazioni delle  autorita'  competenti,
il richiedente puo' proseguire l'esercizio della diga e del  relativo
invaso, ferma la sua responsabilita' per eventuali sinistri,  qualora
abbia allegato alla domanda anche una  perizia  giurata  che  attesti
l'assenza di pericoli per la popolazione, rilasciata da un  ingegnere
iscritto all'albo professionale da almeno dieci  anni,  tenuto  conto
dello stato delle opere,  comprese  le  apparecchiature,  per  quanto
riguarda la manutenzione  e  l'efficienza,  nonche'  delle  eventuali
difformita' delle opere stesse rispetto alla vigente normativa. 
  7. Nelle more dell'emanazione del regolamento di  cui  all'articolo
2, comma 1, l'attivita' di controllo e vigilanza prevista dalla legge
18 maggio 1989, n. 183, sulle opere di cui all'articolo 1  e'  svolta
dal Ministero dei lavori pubblici che puo' allo  scopo,  in  caso  di
impossibilita'  a  svolgere  direttamente  i   controlli,   stipulare
convenzioni con organismi pubblici e privati. 
  8. In  mancanza  della  perizia  giurata,  nel  caso  di  attestata
pericolosita',  ovvero  nel  caso  di  diniego  dell'approvazione  in
sanatoria,  il  Servizio  nazionale  dighe  ordina  che   l'esercente
effettui,  a  proprie  spese,  la  limitazione   o   lo   svuotamento
dell'invaso con le prescritte cautele e, se del caso,  il  ripristino
delle condizioni preesistenti. 
  9. Per le finalita' di cui al comma 7, e' autorizzata la  spesa  di
lire 300.000.000 per l'anno 1993 e di lire 4.000.000.000  per  l'anno
1994,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1993,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Le  somme  non
utilizzate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.