Art. 4. 
  1. Chiunque, successivamente alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, realizzi o modifichi dighe senza avere  previamente
ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero  in  difformita'
al progetto approvato, e' punito con l'arresto fino a due anni, salvo
il potere dell'amministrazione di provvedere ai  sensi  dell'articolo
3, comma 8, anche in corso di giudizio. 
  2. Alla stessa pena di cui al comma 1 e'  soggetto  chi,  essendovi
tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di  chiedere  l'autorizzazione
in sanatoria entro il termine ivi indicato. Non e' punibile chi nello
stesso termine  abbia  comunicato  al  Servizio  nazionale  dighe  la
propria disponibilita' a procedere allo svuotamento dell'invaso e  lo
abbia effettuato conformandosi alle cautele prescritte  dal  Servizio
nazionale dighe entro i termini da questo indicati. La stessa pena si
applica a chi mantenga  in  esercizio  dighe  senza  aver  presentato
l'attestazione di non pericolosita' di cui all'articolo 3, commi 6  e
7. 
  3. Alla stessa pena di cui al comma 1 e' soggetto chi non ottemperi
all'ordine di svuotamento dell'invaso nei casi previsti dall'articolo
3, comma 8, proceda ad  operazioni  di  invaso  senza  le  prescritte
autorizzazioni o in difformita' alle medesime, ovvero non si conformi
alle modalita' previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la
manutenzione. 
  4. Chiunque non adempia alle prescrizioni di  cui  all'articolo  3,
comma 5, ovvero dell'articolo 3, comma 8,  e'  punito  con  l'arresto
fino ad un anno. 
  5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo
3, commi 6 e 7, che affermi fatti non conformi al vero soggiace  alle
pene previste dall'articolo 373 del codice penale.