Art. 5. 
  1. Le somme introitate  dal  Dipartimento  per  i  servizi  tecnici
nazionali per il  rilascio  di  dati,  pareri  e  consulenze  di  cui
all'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio  1989,  n.
183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o
privati, di accordi o convenzioni per lo  svolgimento  dell'attivita'
conoscitiva, di pianificazione, di  programmazione  e  di  attuazione
prevista dagli articoli 2 e 3 nella medesima legge n. 183  del  1989,
sono versate in  un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione
dell'entrata, per essere riassegnate, con decreto  del  Ministro  del
tesoro, in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica  42,  Servizi  tecnici
nazionali.