Art. 5. 1. Le somme introitate dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attivita' conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 nella medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica 42, Servizi tecnici nazionali.