Art. 3. 
  1. Il personale  dell'ENCC  e  delle  societa'  controllate  dovra'
essere utilizzato prioritariamente nell'ambito del riordino. 
  2.  Con  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   di   cui
all'articolo 2, comma 3, il personale dipendente  dall'ENCC  e  dalle
societa' controllate viene trasferito, su intesa dell'amministrazione
interessata e a domanda del dipendente, presso altre  amministrazioni
dello Stato o enti pubblici, regioni e  provincie  autonome.  Con  il
medesimo decreto si provvedera' a regolare i rapporti in essere tra i
dipendenti dell'ENCC  ed  il  vigente  "Fondo  di  previdenza  per  i
dipendenti dell'ENCC". 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  vengono
definite, anche sulla base del titolo di  studio,  le  corrispondenze
tra le qualifiche e le  professionalita'  rivestite  nell'ENCC  e  le
qualifiche  ed   i   profili   vigenti   per   il   personale   delle
amministrazioni statali. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  vengono
stabilite,  sulla  base  del  titolo  di  studio  e  delle   funzioni
effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento  e
le modalita' di effettuazione della prova  di  selezione  concorsuale
del personale dipendente dalle societa' controllate che e' trasferito
ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. 
  5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 4
e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. 
  6.  Ai  dipendenti  dell'ENCC  che,  ai  sensi  del  piano  di  cui
all'articolo  2  non  vengono  trasferiti  ad  altre  amministrazioni
pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla  mobilita'  dei
dipendenti pubblici. 
  7. Per i dipendenti che risultino occupati  a  tempo  indeterminato
alla data del 31 dicembre 1992 dalle  societa'  controllate  che,  ai
sensi del piano di cui  all'articolo  2,  dismettano  l'esercizio  di
attivita', trovano applicazione le disposizioni di  cui  all'articolo
3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23  luglio  1991,  n.
223, qualora le societa' medesime rientrino nel campo di applicazione
dell'intervento   straordinario   di   integrazione   salariale.   Ai
dipendenti delle societa' controllate, sospesi dal lavoro  a  seguito
della dismissione  dell'esercizio  di  attivita',  per  i  quali  non
operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n.  223,
compete un'indennita' pari  al  trattamento  straordinario  di  cassa
integrazione, per un periodo non superiore a  ventiquattro  mesi  non
cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito. 
  8.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma   7   sono
rimborsati  all'INPS  dalla  gestione  di  liquidazione   e   vengono
considerati dal piano di riordino.