Art. 6. 
  1.  Al  termine  della  liquidazione  il  liquidatore  provvede   a
presentare il rendiconto della stessa che e'  approvato  con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro. 
  2. Con il medesimo decreto vengono  fissate  le  modalita'  per  la
devoluzione dell'attivo della liquidazione alla  societa'  costituita
ai sensi dell'articolo 2 o al Tesoro dello Stato.