Art. 6. 1. Al termine della liquidazione il liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che e' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalita' per la devoluzione dell'attivo della liquidazione alla societa' costituita ai sensi dell'articolo 2 o al Tesoro dello Stato.