Art. 3.
  1.  Al  titolo  V  del  testo  unico  delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 67:
    1) al primo comma, le parole:  "degli  articoli  64  e  65"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 64";
    2)  al  n.  2  del  primo  comma,  terzo periodo, dopo le parole:
"nonche' i rappresentanti" sono aggiunte le seguenti: "dei  candidati
nei collegi uninominali e";
    3)  al  n.  3  del  primo comma, le parole: "nella cassetta" sono
sostituite dalle seguenti: "nelle rispettive cassette";
    b) all'articolo 68:
    1) il comma 5 e il secondo periodo del comma 6 sono abrogati;
    2) al comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "La
disposizione  si  applica  sia con riferimento alle schede scrutinate
per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede
scrutinate per la scelta della lista ai  fini  dell'attribuzione  dei
seggi in ragione proporzionale.";
    c)  all'articolo  69, primo comma, le parole: "all'articolo 60 e"
sono abrogate;
    d) all'articolo 70, primo comma, la parola: "60" e' abrogata;
    e)  all'articolo  71,  primo  comma,  n.  2),  le   parole:   "di
preferenza"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per i candidati nel
collegio uninominale";
    f) all'articolo 72:
    1) dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
  "Nei plichi  di  cui  al  comma  precedente  devono  essere  tenute
opportunamente  distinte  le  schede per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale da quelle per la  scelta  della  lista  ai  fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
    2)  al  secondo  comma, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono
inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
    g) all'articolo 73:
    1) al primo comma, le parole: "le ore 14" sono  sostituite  dalle
seguenti: "le ore 22";
    2)  al  secondo comma, le parole: "alle ore 14 del martedi'" sono
sostituite dalle seguenti: "alle ore 22 del lunedi'";
    3) al terzo comma, dopo  le  parole:  "dei  rappresentanti"  sono
inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
    h)   all'articolo   74,   primo   comma,  dopo  le  parole:  "dai
rappresentanti"  sono  inserite  le  seguenti:  "dei  candidati   nel
collegio uninominale e";
    i) all'articolo 75:
    1)  al  primo  comma,  dopo  le parole: "dai rappresentanti" sono
inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
    2) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati;
    l) all'articolo 76,  primo  comma,  n.  1,  la  parola:  "60"  e'
abrogata;
    m) all'articolo 79:
    1)  al  quinto  comma,  dopo  le parole: "ai rappresentanti" sono
inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
    2) all'ultimo comma, dopo  le  parole:  "i  rappresentanti"  sono
inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
    n) all'articolo 81:
    1)  al  primo  comma,  dopo  le parole: "dai rappresentanti" sono
inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
    2) il secondo ed il quarto comma sono abrogati;
    o)  all'articolo  104,  sesto   comma,   dopo   le   parole:   "I
rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi
uninominali e";
    p)  all'articolo  106, dopo le parole: "sottoscriva piu' di" sono
inserite le seguenti: "una candidatura  nel  collegio  uninominale  o
piu' di";
    q)  all'articolo  110,  primo  comma, le parole: "la scheda" sono
sostituite dalle seguenti: "una scheda";
    r) all'articolo 112, dopo  le  parole:  "i  rappresentanti"  sono
inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
    s) l'articolo 115 e' abrogato;
    t)  all'articolo  119,  comma  1, dopo le parole: "ivi compresi i
rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi
uninominali e".