Art. 2.
  1.  All'art.  1-  bis  del  decreto-legge  30  gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,  n.  95,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
  "1-bis. Sono inoltre soggette  alla  procedura  di  amministrazione
straordinaria  le  imprese  che  trovandosi  in  stato  di insolvenza
abbiano una esposizione debitoria verso lo  Stato,  enti  pubblici  o
societa'  a  prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore
al 51% del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di
lire per  finanziamenti  concessi  per  innovazioni  tecnologiche  ed
attivita'  di ricerca, purche' abbiano avuto, nell'ultimo triennio un
numero medio di addetti, determinato  in  base  ai  criteri  previsti
dall'art. 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione
si  applica  anche  ai  procedimenti concorsuali per i quali siano in
corso giudizi di revoca o di opposizione.".