Art. 2. 1. All'art. 1- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o societa' a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51% del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attivita' di ricerca, purche' abbiano avuto, nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'art. 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione.".