Art. 4.
  1. La  commissione  giudicatrice  sara'  composta,  secondo  quanto
previsto  dagli articoli 8, lettera d), e 61, lettera a), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da un presidente con qualifica di
consigliere di Stato o magistrato con qualifica equiparata e  da  due
componenti,  uno  dei  quali  di  sesso  femminile,  con qualifica di
dirigente storico  dell'arte.  Le  funzioni  di  segretario  verranno
svolte da un impiegato appartenente alla VII qualifica funzionale.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  degli articoli 8 e 61 del citato D.Lgs. n.
          29/1993 e' il seguente:
             "Art. 8 (Selezione del personale). - 1.  I  procedimenti
          di  selezione  per  l'accesso  e  per  la  progressione del
          personale nei pubblici uffici sono  definiti  nel  rispetto
          dei seguenti criteri fondamentali:
               a)  concentrazione  e  rapidita'  dei  tempi e modi di
          svolgimento;
               b) unicita' della selezione per identiche qualifiche e
          professionalita',  pur  se  di  amministrazioni   ed   enti
          diversi;
               c)  decentramento,  ove opportuno, dei procedimenti di
          selezione;
              d) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti  di provata competenza, scelti tra funzionari delle
          amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
          siano  componenti   dell'organo   di   direzione   politica
          dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e
          che  non  siano  rappresentanti sindacali o designati dalle
          confederazioni ed organizzazioni sindacali;
              e)  adozione  di  meccanismi  informativi  e  di  altri
          strumenti   atti   a   ridurre  la  discrezionalita'  della
          valutazione e ad accelerare le procedure,  comprese  quelle
          di preselezione".
             "Art.   61   (Pari  opportunita').  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
          uomini e donne per l'accesso al lavoro  ed  il  trattamento
          sul lavoro:
               a)  riservano  a  donne  almeno  un terzo dei posti di
          componente delle commissioni di concorso, fermo restando il
          principio di cui alla lettera d) dell'articolo 8;
               b) adottano propri atti regolamentari  per  assicurare
          pari  dignita'  di uomini e donne sul lavoro, conformemente
          alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
               c)  garantiscono  la  partecipazione   delle   proprie
          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
          professionale in rapporto proporzionale alla loro  presenza
          nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
             2.  Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame
          con    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, secondo le modalita'
          di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le
          direttive  della  Comunita'  europea  in  materia  di  pari
          opportunita',   sulla   base   di   quanto  disposto  dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica".