Art. 5. 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo disporra' complessivamente di 45 punti cosi' ripartiti: 15 punti per i titoli; 30 punti per la prova pratica. La valutazione dei titoli precedera' la prova pratica. 2. La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti: a) titoli di studio: fino a un massimo di punti 2; b) attivita' didattica: fino a un massimo di punti 6; c) qualificazione professionale: fino a un massimo di punti 3; d) pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di punti 4. 3. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita', con le modalita' di cui al successivo art. 6. 4. Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere redatto un elenco da allegare alla domanda di ammissione al concorso, unitamente alla documentazione stessa.