Art. 5.
  1. La  commissione  esaminatrice  di  cui  al  precedente  articolo
disporra' complessivamente di 45 punti cosi' ripartiti:
   15 punti per i titoli;
   30 punti per la prova pratica.
  La valutazione dei titoli precedera' la prova pratica.
  2.  La  commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per la
valutazione  dei  titoli  prima   di   aver   preso   visione   della
documentazione relativa ai titoli stessi.
  I  titoli  valutabili  ed  i  punteggi  ad essi attribuibili sono i
seguenti:
    a) titoli di studio: fino a un massimo di punti 2;
    b) attivita' didattica: fino a un massimo di punti 6;
    c) qualificazione professionale: fino a un massimo
di punti 3;
    d) pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di punti 4.
  3. I titoli dovranno essere posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso e dovranno essere documentati,  a  cura  degli  interessati,
pena  l'esclusione  della loro valutabilita', con le modalita' di cui
al successivo art. 6.
  4. Di detti titoli e della relativa  documentazione  dovra'  essere
redatto un elenco da allegare alla domanda di ammissione al concorso,
unitamente alla documentazione stessa.