Art. 6.
  1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al  precedente  art.
5, le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate di:
    a)  documentazione  relativa  al  titolo  o  ai  titoli di studio
posseduti: detti titoli dovranno essere prodotti in  originale  o  in
fotocopia  autenticata  a  norma  delle  vigenti  disposizioni ovvero
mediante certificati in carta semplice  rilasciati  dalle  competenti
autorita' scolastiche;
    b)  certificazione  in  carta  semplice  rilasciata dal direttore
dell'opificio delle pietre dure di Firenze, dalla quale  risultino  i
periodi   di   insegnamento  svolti  presso  l'istituto,  la  materia
dell'insegnamento e l'incarico in base  al  quale  l'insegnamento  e'
stato svolto;
    c)   documentazione   attestante   il   possesso  di  diplomi  di
qualificazione  professionale  o  la  partecipazione   a   corsi   di
qualificazione  professionale:  detti titoli dovranno essere prodotti
in originale  o  in  fotocopia  autenticata  a  norma  delle  vigenti
disposizioni ovvero mediante certificati in carta semplice rilasciati
dalle autorita' che hanno conferito i diplomi ed organizzato i corsi;
    d)   pubblicazioni   scientifiche   in   originale   o  fotocopia
autenticata a norma delle vigenti disposizioni.