Art. 6. 1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5, le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate di: a) documentazione relativa al titolo o ai titoli di studio posseduti: detti titoli dovranno essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata a norma delle vigenti disposizioni ovvero mediante certificati in carta semplice rilasciati dalle competenti autorita' scolastiche; b) certificazione in carta semplice rilasciata dal direttore dell'opificio delle pietre dure di Firenze, dalla quale risultino i periodi di insegnamento svolti presso l'istituto, la materia dell'insegnamento e l'incarico in base al quale l'insegnamento e' stato svolto; c) documentazione attestante il possesso di diplomi di qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di qualificazione professionale: detti titoli dovranno essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata a norma delle vigenti disposizioni ovvero mediante certificati in carta semplice rilasciati dalle autorita' che hanno conferito i diplomi ed organizzato i corsi; d) pubblicazioni scientifiche in originale o fotocopia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.