Art. 10.
  1. L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1.  Al  dirigente
competono  nell'esercizio  dei  poteri  e  delle  attribuzioni di cui
all'articolo 3:
    a) la direzione,  secondo  le  vigenti  disposizioni,  di  uffici
centrali  e  periferici  con  circoscrizione  non  inferiore a quella
provinciale o di particolare rilevanza;
    b) la direzione  e  il  coordinamento  dei  sistemi  informatico-
statistici e del relativo personale;
    c)  l'esercizio  dei  poteri  di spesa, per quanto di competenza,
nonche' dei  poteri  di  gestione  inerenti  alla  realizzazione  dei
progetti adottati dal dirigente generale;
    d)   la   verifica   periodica  del  carico  di  lavoro  e  della
produttivita'   dell'ufficio,   previo   eventuale   esame   con   le
organizzazioni  sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le
modalita' di cui all'articolo 10; la verifica  sulle  stesse  materie
riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei
confronti  del  personale,  ivi  comprese  in  caso  di insufficiente
rendimento  o  per  situazione  di  esubero,  le  iniziative  per  il
trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
    e)  l'attribuzione  di trattamenti economici accessori per quanto
di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
    f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,
dei  responsabili  dei  procedimenti  che fanno capo all'ufficio e la
verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del  rispetto  dei
termini e degli altri adempimenti;
    g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di
propria  competenza  e,  ove  preposto  ad  un ufficio periferico, le
richieste   di   pareri    agli    organi    consultivi    periferici
dell'amministrazione;
    h)  la  formulazione  di proposte al dirigente generale in ordine
anche  all'adozione  di   progetti   e   ai   criteri   generali   di
organizzazione degli uffici.
  2.  Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1,
lettera a), provvede in particolare alla  gestione  del  personale  e
delle  risorse  finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed
e'  sovraordinato  agli  uffici   di   livello   inferiore   operanti
nell'ambito  della  circoscrizione,  nei  confronti  dei quali svolge
altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e  vigilanza.  Provvede
inoltre  all'adeguamento  dell'orario  di  servizio  e di apertura al
pubblico tenendo conto della specifica  realta'  territoriale,  fatto
salvo  il  disposto di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, nonche' all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro,
previo  eventuale  esame  con  le  organizzazioni  sindacali  di  cui
all'articolo  45,  comma  8, secondo le modalita' di cui all'articolo
10".
 
          Note all'art. 10:
             - Per i riferimenti alla legge  n.  241/1990  vedi  nota
          all'art. 7.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  36  della legge n.
          142/1990 (Ordinamento delle autonome locali):
             "Art.  36 (Competenze del sindaco e del presidente della
          provincia).  -  01.  Il  sindaco  e  il  presidente   della
          provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione
          del comune e della provincia.
             1.   Il   sindaco   e   il  presidente  della  provincia
          rappresentano l'ente, convocano  e  presiedono  la  giunta,
          nonche'  il  consiglio quando non e' previsto il presidente
          del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
          e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
             2. Essi esercitano le  funzioni  loro  attribuite  dalle
          leggi,  dallo  statuto  e  dai  regolamento e sovrintendono
          altresi'  all'espletamento   delle   funzioni   statali   e
          regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
             3.  Il  sindaco e' inoltre competente, nell'ambito della
          disciplina regionale e sulla base degli indirizzi  espressi
          dal  consiglio  comunale,  a  coordinare  gli  orari  degli
          esercizi commerciali, dei  servizi  pubblici,  nonche'  gli
          orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle
          amministrazioni   pubbliche,   al   fine   di   armonizzare
          l'esplicazione dei  servizi  alle  esigenze  complessive  e
          generali degli utenti.
             4.   In   caso   di   inosservanza   degli  obblighi  di
          convocazione del consiglio,  previa  diffida,  provvede  il
          prefetto.
             5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il
          sindaco  e  il  presidente  della provincia provvedono alla
          nomina, alla designazione e alla revoca dei  rappresentanti
          del  comune  e  della  provincia  presso  enti,  aziende ed
          istituzioni.
             5-bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono  essere
          effettuate  entro  quarantacinque  giorni dall'insediamento
          ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
          In mancanza, il comitato regionale di  controllo  adotta  i
          provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48.
             5-ter.  Il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia
          nominano  i  responsabili  degli  uffici  e  dei   servizi,
          attribuiscono  e  definiscono  gli incarichi dirigenziali e
          quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed  i
          criteri   stabiliti  dall'art.  51  della  presente  legge,
          nonche' dai rispettivi statuti  e  regolamenti  comunali  e
          provinciali.
             6.  Prima  di  assumere  le  funzioni  il  sindaco  e il
          presidente della provincia prestano giuramento  dinanzi  al
          prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
             7.  Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo
          stemma della  Repubblica,  da  portarsi  a  tracolla  della
          spalla destra".