Art. 11.
  1. L'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -  1.  Per  il
conferimento  di  ciascun  incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di  funzioni  dirigenziali  diverse  si  tiene
conto   della   natura  e  delle  caratteristiche  dei  programmi  da
realizzare, delle attitudini  e  della  capacita'  professionale  del
singolo  dirigente  anche  in  relazione  ai  risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il  criterio  della  rotazione  degli
incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.
  2.   Gli   incarichi   di   direzione   degli  uffici  di  ciascuna
amministrazione  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  di
livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro
competente,  sentito  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, a
dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione  interessata.
Con  la  medesima  procedura sono conferiti gli incarichi di funzione
ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di  livello  dirigenziale
generale.
  3.   Gli   incarichi   di   direzione   degli  uffici  di  ciascuna
amministrazione  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  di
livello  dirigenziale  sono  conferiti  con  decreto del Ministro, su
proposta del dirigente generale competente, a dirigenti  in  servizio
presso  l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono
conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio
e ricerca di livello dirigenziale.
  4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il  Ministero
degli  affari  esteri,  nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di  giustizia  la  ripartizione  delle   attribuzioni   tra   livelli
dirigenziali  differenti  e'  demandata  ai rispettivi ordinamenti di
settore e definita con regolamento, ai sensi dell'articolo 6.
  5. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento
degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali  continuera'  ad  essere
regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".