Art. 13.
  1. L'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  24  (Trattamento  economico).  -  1.  La  retribuzione   del
personale  con  qualifica  di  dirigente e' determinata dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo  che  il  trattamento
economico  accessorio  sia  correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse   responsabilita'.   La   graduazione   delle   funzioni   e
responsabilita'  ai  fini  del trattamento accessorio e' definita con
decreto  ministeriale  per  le  amministrazioni  dello  Stato  e  con
provvedimenti   dei   rispettivi  organi  di  governo  per  le  altre
amministrazioni ed enti, ferma  restando  comunque  l'osservanza  dei
criteri  e  dei  limiti  delle compatibilita' finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro.
  2. Per i dirigenti generali, nonche' per il personale con qualifica
dirigenziale  indicato  all'articolo  2,  comma 4, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5  e  7,  della  legge  6
marzo 1992, n. 216".
 
          Nota all'art. 13:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2, commi 5 e 7 della
          legge   n.      216/1992   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992, n. 5,
          recante autorizzazione di spesa  per  la  perequazione  del
          trattamento   economico  dei  sottufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri  in  relazione  alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 227 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti
          economici  relativi  al  personale   delle   corrispondenti
          categorie  delle  altre Forze di polizia. Delega al Governo
          per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego  delle
          Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
          per  il  riordino  delle  relative carriere, attribuzioni e
          trattamenti economici):
             "Art. 2.
             1-4 (Omissis).
             5. Fino a quando non saranno approvate le norme  per  il
          riordinamento  generale  della  dirigenza,  il  trattamento
          economico  retributivo,  fondamentale  ed  accessorio,  dei
          dirigenti  civili  e  militari  delle amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,   e'   aggiornato
          annualmente  con  decreto  del Presidente della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del
          tesoro, nel  rispetto  delle  norme  generali  vigenti,  in
          ragione    della   media   degli   incrementi   retributivi
          realizzati,  secondo  le  procedure  e  con  le   modalita'
          previste  dalle  norme  vigenti,  dalle  altre categorie di
          pubblici dipendenti nell'anno precedente.
             6 (Omissis).
             7. Gli oneri finanziari recati  dall'applicazione  delle
          procedure  previste dal decreto legislativo di cui al comma
          1 non possono superare gli appositi stanziamenti  di  spesa
          determinati   dalla  legge  finanziaria  nell'ambito  delle
          compatibilita' economiche generali definite dalla relazione
          previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale".