Art. 16.
  1. L'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilita'). - 1.  Con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale
esame con le confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
sul  piano  nazionale  secondo  le  modalita' di cui all'articolo 10,
nonche', per quanto riguarda la mobilita' fra le regioni, sulla  base
di  preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:
    a)  i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione della
mobilita' volontaria e d'ufficio, per la messa  in  disponibilita'  e
per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio,
sono  formate  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli previsti
dall'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
    b) i criteri di coordinamento tra i  trasferimenti  a  domanda  e
d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo 33;
    c)  i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilita' ed i
nuovi accessi;
    d) le fasi della informazione ed  i  contenuti  generali  oggetto
dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalita'
di cui all'articolo 10.
  2.  In  ogni  caso  dovra'  essere  osservato il seguente ordine di
priorita':
    a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
    b) trasferimento a domanda a posto vacante,  dando  priorita'  al
personale in esubero;
    c)  trasferimento  d'ufficio  di  personale  in  esubero  a posto
vacante;
    d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo  l'espletamento
delle procedure di cui al presente comma.
  3.  Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari
categorie di  personale  o  di  amministrazioni  pubbliche  che,  con
particolare  riferimento  a  quelle di cui all'articolo 20, comma 10,
presentano  carattere  di  specialita'  sulla  base   di   specifiche
disposizioni  di  legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo
anche conto di quanto previsto dal decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  e successive modificazioni, i criteri e le modalita'
per la mobilita' del personale fra tutte le  strutture  del  Servizio
sanitario  nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero
della  sanita'.  Nell'ambito  dei   relativi   contratti   collettivi
nazionali   si  terra'  conto  delle  esigenze  di  perequazione  dei
trattamenti economici del personale  con  riguardo  all'esercizio  di
funzioni  analoghe.  Nel  regolamento  di  cui  al  comma  1 si tiene
altresi'  conto  delle  particolari  caratteristiche  del   personale
dell'universita' e degli enti pubblici di ricerca.
  4.   Per   l'attuazione   della   mobilita'  esterna  alle  singole
amministrazioni,  i  trasferimenti  sono  disposti  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito
della   provincia   o    della    regione,    previa    consultazione
dell'amministrazione   regionale   e   dell'ente   interessato   alla
mobilita'.
  5.  Per  quanto  non espressamente previsto dal presente capo ed in
attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di mobilita'.
  6. I trasferimenti degli  oneri  economici  relativi  al  personale
assunto  dagli  enti  locali  a  seguito della mobilita' volontaria e
d'ufficio  avvengono  secondo  le  disposizioni   del   decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991,  n.
191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno
1992,  n.  473.  Il regime pensionistico del personale assoggettato a
mobilita' e' disciplinato dall'articolo 6  della  legge  29  dicembre
1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.
  7.  Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 3, comma
8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello  degli
enti  locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
  8. La mobilita' dei pubblici  dipendenti  puo'  essere  realizzata,
ferme  restando le norme vigenti in tema di mobilita' volontaria e di
ufficio, anche mediante  accordi  di  mobilita'  tra  amministrazioni
pubbliche  e  organizzazioni  sindacali,  con il consenso dei singoli
lavoratori interessati".
 
          Note all'art. 16:
             - Per il riferimento all'art. 17 della legge n. 400/1988
          vedi nota all'art. 14.
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  n.
          223/1991   (Norme   in   materia   di  cassa  integrazione,
          mobilita', trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di
          direttive  della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
             "Art. 5 (Criteri di scelta dei  lavoratori  ed  oneri  a
          carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
          da  collocare  in mobilita' deve avvenire in relazione alle
          esigenze tecnico-produttive ed organizzative del  complesso
          aziendale,  nel  rispetto dei criteri previsti da contratti
          collettivi stipulati con i sindacati  di  cui  all'art.  4,
          comma  2,  ovvero,  in  mancanza  di  questi contratti, nel
          rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:
               a) carichi di famiglia;
               b) anzianita';
               c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
             2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in
          mobilita', l'impresa e' tenuta  al  rispetto  dell'art.  9,
          ultimo  comma,  del  decreto-legge  29 gennaio 1983, n. 17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1983,
          n.  17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
          1983, n. 79.  L'impresa  non  puo'  altresi'  collocare  in
          mobilita' una percentuale di manodopera femminile superiore
          alla  percentuale  di  manodopera  femminile  occupata  con
          riguardo alle mansioni prese in considerazione.
             3. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, e'  inefficace
          qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta
          o  in  violazione  delle  procedure  richiamate all'art. 4,
          comma 12, ed e'  annullabile  in  caso  di  violazione  dei
          criteri  di  scelta  previsti  dal  comma  1  del  presente
          articolo.  Salvo  il  caso  di  mancata  comunicazione  per
          iscritto, il recesso puo' essere impugnato  entro  sessanta
          giorni  dal  ricevimento  della comunicazione con qualsiasi
          atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere  nota
          la  volonta'  del  lavoratore anche attraverso l'intervento
          delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui  all'art.
          4,  comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o
          l'invalidita' si applica l'art. 18 della  legge  20  maggio
          1970, n. 300, e successive modificazioni.
             4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita l'impresa e'
          tenuta   a   versare   alla   gestione   degli   interventi
          assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali  di
          cui  all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta
          rate mensili, una somma pari a  sei  volte  il  trattamento
          mensile  iniziale  di  mobilita'  spettante  al lavoratore.
          Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di
          eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma  9,  abbia
          formato oggetto di accordo sindacale.
             5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla
          Commissione  regionale  per  l'impiego,  procuri offerte di
          lavoro a tempo indeterminato aventi le  caratteristiche  di
          cui  all'art.  9,  comma  1,  lettera  b), non e' tenuta al
          pagamento delle rimanenti rate relativamente ai  lavoratori
          che  perdano  il  diritto  al  trattamento  di mobilita' in
          conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il
          periodo in cui essi, accettando le offerte procurate  dalla
          impresa, abbiano prestato lavoro.
             6.  Qualora  il lavoratore venga messo in mobilita' dopo
          la  fine  del  dodicesimo  mese  successivo  a  quello   di
          emanazione  del  decreto  di  cui all'art. 2, comma 1, e la
          fine  del  dodicesimo  mese   successivo   a   quello   del
          completamento  del  programma  di  cui all'art. 1, comma 2,
          nell'unita' produttiva in cui il lavoratore  era  occupato,
          la  somma  che  l'impresa  e' tenuta a versare ai sensi del
          comma 4 del presente articolo e' aumentata di cinque  punti
          percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente
          tra   l'inizio   del   tredicesimo   mese   e  la  data  di
          completamento del programma. Nel medesimo  caso  non  trova
          applicazione  quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2
          della legge 8 agosto 1972, n. 464".
             - Per il riferimento al D.Lgs.  n.  502/1992  vedi  nota
          all'art. 14.
             - Il D.P.C.M. n. 428/1989 reca: "Regolamento concernente
          il  trasferimento  dei  fondi  agli  enti  destinatari  del
          personale in mobilita'".
             -   Il   D.P.C.M.   n.   191/1991   reca:   "Regolamento
          disciplinante  i  criteri  per  la  mobilita' d'ufficio dei
          dipendenti in esubero degli enti locali dissestati".
             - Il D.P.C.M. n. 473/1992 reca: "Regolamento recante  la
          disciplina   trasferimento   agli  enti  locali  dei  fondi
          relativi  di  dipendenti  dell'ente  Ferrovie  dello  Stato
          trasferiti  con  le  modalita'  del  decreto Presidente del
          Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge n.
          554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego):
             "Art. 6. - 1. Il personale interessato  ai  processi  di
          mobilita'  previsti dalla presente legge e' iscritto al re-
          gime  pensionistico  dell'amministrazione  o  dell'ente  di
          destinazione,  con  facolta' di opzione per il mantenimento
          della posizione assicurativa  gia'  costituita  nell'ambito
          dell'assicurazione   generale   obbligatoria,  nelle  forme
          sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche'
          degli eventuali fondi integrativi di  previdenza  esistenti
          presso  gli  enti  di  provenienza.  L'opzione  deve essere
          esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
             2. Per la ricongiunzione di tutti i  servizi  o  periodi
          assicurativi,  ivi  compresi  quelli  riconosciuti  utili a
          carico  di  eventuali  fondi  integrativi   di   previdenza
          esistenti   presso   gli   enti   di  provenienza,  trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'art.  6 della legge
          7 febbraio 1979, n. 29.
             3. Il personale iscritto  ad  un  fondo  integrativo  di
          previdenza  presso l'ente di provenienza viene iscritto nel
          corrispondente fondo  integrativo  eventualmente  esistente
          presso     l'amministrazione     di    destinazione,    con
          riconoscimento di tutta l'anzianita' fatta valere nel fondo
          integrativo di provenienza. Questa  ultimo  trasferisce  al
          fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi
          capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche
          relative    alle    posizioni   dei   singoli   dipendenti.
          L'iscrizione e' consentita o conservata anche nel  caso  di
          trasformazione    del   rapporto   nell'ambito   di   dette
          amministrazioni a seguito di  nomina,  senza  soluzione  di
          continuita', dei servizi prestati.
             4.   L'indennita'  di  anzianita'  o  il  corrispondente
          trattamento  di  fine   servizio   compete   al   personale
          interessato  ai  processi  di  mobilita',  considerando  la
          complessiva anzianita' utile  ai  fini  dell'indennita'  di
          anzianita'  o  di  fine rapporto e facendo salvo il maggior
          trattamento   eventualmente    spettante    all'atto    del
          trasferimento.
             5.   Con   regolamento   da  emanarsi  con  decreto  del
          presidente della Repubblica su proposta del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  saranno  stabilite  le  norme di
          attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".
             Il regolamento di attuazione della legge soprarichiamata
          e' contenuto nel D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104.
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs n.
          35/1993   (Riordino   della   normativa   in   materia   di
          utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art.
          2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421):
             "Art. 3.
             (Omissis).
             8.  Agli  inquadramenti  di  cui al presente articolo si
          provvede prioritariamente rispetto a quelli  effettuati  in
          base  alle disposizioni di carattere generale in materia di
          mobilita'  dei  dipendenti  pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, che comunque restano
          confermate  per tutte le ipotesi diverse da quelle previste
          ai commi 1 e 3".
             - Il D.L. n. 8/1993 convertito, con modificazioni, dalla
          legge n.  68/1993 reca: "Disposizioni urgenti in materia di
          finanza derivata e di contabilita' pubblica".