Art. 2.
  1. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2 (Fonti ). - 1. Le amministrazioni pubbliche  sono  ordinate
secondo  disposizioni  di  legge  e di regolamento ovvero, sulla base
delle medesime, mediante atti di organizzazione.
   2. I rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del  libro  V  del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa,  salvi  i  limiti  stabiliti  dal  presente
decreto   per   il   perseguimento   degli   interessi  generali  cui
l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.
 2- bis. Nelle materie non soggette  a  riserva  di  legge  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.
421,  eventuali  norme  di  legge,  intervenute dopo la stipula di un
contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge
non disponga espressamente in senso contrario,  dal  momento  in  cui
entra in vigore il successivo contratto collettivo.
  3.  I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati
secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente
decreto; i contratti individuali devono conformarsi  ai  principi  di
cui all'articolo 49, comma 2.
  4.  In  deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e  contabili,  gli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica  e
della   carriera   prefettizia,   a   partire  rispettivamente  dalle
qualifiche di segretario  di  legazione  e  di  vice  consigliere  di
prefettura,  i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  e
quelli agli stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge
8  marzo 1985, n. 72, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la
loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del  decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,
e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287.
  5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari
resta disciplinato dalle  disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in
attesa  della  specifica disciplina che la regoli in modo organico ed
in conformita' ai  principi  della  autonomia  universitaria  di  cui
all'articolo  33  della  Costituzione  ed  agli articoli 6 e seguenti
della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
          n.   421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
          la revisione delle discipline in  materia  di  sanita',  di
          pubblico  impiego, di previdenza e di finanza territoriale)
          e':
             "Art. 2.
              a)-b) (omissis);
               c)  prevedere  l'affidamento  delle  controversie   di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina   di   cui  al  presente  articolo,  escluse  le
          controversie riguardanti il personale di cui  alla  lettera
          e)  e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
          lettera, alla giurisdizione del giudice  ordinario  secondo
          le  disposizioni  che  regolano  il  processo del lavoro, a
          partire dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione  del
          decreto  legislativo  e  comunque  non prima del compimento
          della  fase  transitoria  di  cui  alla  lettera   a);   la
          procedibilita'    del    ricorso    giurisdizionale   resta
          subordinata   all'esperimento   di    un    tentativo    di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante   verbale   costituente   titolo  esecutivo.  Sono
          regolate con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge  o
          nell'ambito  dei  principi  dalla  stessa  posti,  con atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
               1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai  singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
               2)  gli  organi,  gli  uffici,  i modi di conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
               3) i principi  fondamentali  di  organizzazione  degli
          uffici;
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
          e di avviamento al lavoro;
               5)  i  ruoli  e le dotazioni organiche nonche' la loro
          consistenza  complessiva.  Le  dotazioni   complessive   di
          ciascuna  qualifica  sono definite previa informazione alle
          organizzazioni    sindacali    interessate     maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
               6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia professionale nello svolgimento  dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
               7)   la   disciplina  della  responsabilita'  e  delle
          incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre  attivita'
          e  i  casi  di  divieto  di  cumulo di impieghi e incarichi
          pubblici;".
             - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 72/1985
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio  del
          trattamento  economico  dei dirigenti delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del  personale
          ad essi collegato):
             "Art.  2.  -  A  partire  dal 1 luglio 1985 ed in attesa
          della riforma della dirigenza dello  Stato  e  degli  altri
          enti  pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la
          disciplina del trattamento economico, ivi  compresa  quella
          relativa    all'inquadramento    economico    nei   livelli
          retributivi dei dirigenti  dello  Stato,  si  applicano  ai
          dirigenti  di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n.
          70, secondo i rispettivi livello di  raffronto  di  cui  al
          decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
          febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso  la  dipendenza
          dagli enti di appartenenza.
             A  partire  dalla  stessa  data  sono estese le norme di
          stato giuridico con particolare riguardo a  quelle  di  cui
          agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del D.P.R. 30 giugno 1972,
          n.  748,  e successive modificazioni ed integrazioni, oltre
          che,  per  quanto  riguarda  l'accesso  alla  qualifica  di
          dirigente, la disciplina prevista  nella  legge  10  luglio
          1984,   n.   301.  Con  il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme
          volte a consentire, in sede  di  prima  applicazione  della
          presente   legge,   agli   appartenenti  alla  ex  carriera
          direttiva  di  cui  alla  legge  20  marzo  1975,  n.   70,
          l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi
          dell'art.  1,  lettera  a),  della legge 10 luglio 1984, n.
          301.
             Con norma regolamentare  da  emanarsi  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica entro quattro mesi dall'entrata
          in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il
          Consiglio  di Stato e il Consiglio superiore della pubblica
          amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare  la  nuova
          disciplina  a  quella  preesistente  ed alle esigenze degli
          enti  e  degli  utenti,  tenendo  presente  che  occorrera'
          procedere  comunque  al  contenimento  del numero dei posti
          dirigenziali e che in ogni caso  la  nomina  dei  dirigenti
          generali,  a  partire  dalla  data  di  cui al primo comma,
          avverra' con le modalita' di cui agli articoli 16 e 25  del
          D.P.R.  30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di
          amministrazione dei competenti enti".
             - Si riporta il testo  dell'art.  1  del  D.L.C.P.S.  n.
          691/1947  (Istituzione di un comitato interministeriale per
          il credito ed il risparmio):
             "Art. 1. - E' istituito un  "Comitato  interministeriale
          per  il  credito  ed  il risparmio", al quale spetta l'alta
          vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di
          esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.
             Il Comitato e' composto del Ministro per il tesoro,  che
          lo  presiede,  e  dei  Ministri  per i lavori pubblici, per
          l'agricoltura e foreste, per l'industria e  commercio,  per
          il commercio con l'estero.
             Si  applicano,  quanto  alle competenze, alle facolta' e
          alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme  del
          R.D.L.  12  marzo  1936,  n.  375, convertito nella legge 7
          marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni".
             -   La   legge   n.   281/1985    reca:    "Disposizioni
          sull'ordinamento   della   Commissione   nazionale  per  le
          societa' e la borsa; norme per l'identificazione  dei  soci
          delle  societa' con azioni quotate in borsa, delle societa'
          per azioni esercenti il credito; norme di attuazione  delle
          direttive  CEE  n.  72/279,  80/390  e 82/121 in materia di
          mercato dei valori immobiliari e disposizioni per la tutela
          del risparmio".
             - La legge n. 287/1990 reca: "Norme per la tutela  della
          concorrenza e del mercato".
             - Si riporta l'art. 33 della Costituzione:
             "Art.  33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
          e' l'insegnamento.
             La   Repubblica   detta   le  norme  sull'istruzione  ed
          istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
             Enti e privati hanno il diritto di istituire  scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
             La  legge,  nel  fissare  i diritti e gli obblighi delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
          statali.
             E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
          ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
          l'abilitazione all'esercizio professionale.
             Le  istituzioni  di   alta   cultura,   universita'   ed
          accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
          stabiliti dalle leggi dello Stato".
             - Gli articoli 6 e  seguenti  della  legge  n.  168/1989
          (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica)  concernono  l'autonomia delle
          universita' e degli enti di ricerca,  l'organizzazione  del
          Ministero dell'universita'.
             -  L'art.  2,  comma  1,  della legge n. 421/1992 tratta
          della razionalizzazione, revisione e disciplina in  materia
          di pubblico impiego.