Art. 22.
  1. L'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  47  (Rappresentativita'  sindacale).  -   1.   La   maggiore
rappresentativita'  sul  piano nazionale delle confederazioni e delle
organizzazioni sindacali e' definita  con  apposito  accordo  tra  il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  un  suo  delegato  e le
confederazioni  sindacali  individuate  ai  sensi  del  comma  2,  da
recepire   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la  Conferenza  dei
presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e
Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.
  2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1,  restano  in
vigore  e  si  applicano,  anche  alle  aree di contrattazione di cui
all'articolo 46, le disposizioni di cui all'articolo  8  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  agosto  1988,  n. 395, e alle
conseguenti direttive emanate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta
in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8".
 
          Nota all'art. 22:
             - Si riporta il testo n. 8 del D.P.R. n. 395/1988 (Norme
          risultanti    dalla    disciplina   prevista   dall'accordo
          intercompartimentale di cui all'art. 12 della  legge-quadro
          sul  pubblico  impiego  29  marzo  1983, n. 93, relativo al
          triennio 1988-90):
             "Art. 8 (Maggiore  rappresentativita').  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  della  legge  29  marzo  1983,  n. 93, a
          partire dalle trattative successive alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  costituiscono  criteri  di
          riferimento  da  utilizzare  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica    per    la    determinazione    della   maggiore
          rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni
          e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:
               a) la consistenza associativa rilevata  in  base  alle
          deleghe   conferite   alle   singole   amministrazioni  dai
          dipendenti  per  la  ritenuta  del  contributo   sindacale,
          accertate     mediante     comunicazione    delle    stesse
          amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          -    Dipartimenti   della   funzione   pubblica   ed   alle
          organizzazioni sindacali a cui le  deleghe  si  riferiscono
          prima  dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione
          collettiva  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
               b)  l'adesione  ricevuta  in  occasione di elezione di
          membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle
          leggi  vigenti,  costituiti  negli   ambiti   dei   diversi
          comparti,   di   altre   consultazioni  elettorali  per  la
          costituzione  del  Consiglio   superiore   della   pubblica
          amministrazione,  ovvero  per  la nomina di soggetti cui ai
          diversi livelli, anche decentrati, venga  conferito  potere
          rappresentativo   e  negoziale  per  gli  accordi  previsti
          dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
               c)    diffusione   e   consistenza   delle   strutture
          organizzative negli ambiti categoriali  e  territoriali  di
          ciascun  comparto  di  contrattazione  valutate  sulla base
          dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).
             2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma
          1, rilevati dalle amministrazioni e  quelli  forniti  dalle
          organizzazioni  sindacali,  la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporra'
          il caso alla  valutazione  dell'Osservatorio  del  pubblico
          impiego  di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto
          1985, n. 444".