Art. 23.
  1. L'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 49 (Trattamento economico). -  1.  Il  trattamento  economico
fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
  2.  Le  amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e
comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti  dai  rispettivi
contratti collettivi.
  3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di
misurazione,  trattamenti  economici  accessori  collegati:  a)  alla
produttivita' individuale; b) alla produttivita'  collettiva  tenendo
conto   dell'apporto   di   ciascun   dipendente;   c)  all'effettivo
svolgimento di  attivita'  particolarmente  disagiate  obiettivamente
ovvero  pericolose  o  dannose per la salute. Compete ai dirigenti la
valutazione  dell'apporto  partecipativo   di   ciascun   dipendente,
nell'ambito   di  criteri  obiettivi  definiti  dalla  contrattazione
collettiva.
  4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei  trattamenti
economici accessori.
  5.  Le  funzioni  ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale non diplomatico del Ministero degli affari  esteri,  per  i
servizi   che   si   prestano  all'estero  presso  le  rappresentanze
diplomatiche, gli uffici  consolari  e  le  istituzioni  culturali  e
scolastiche,  sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio
ivi prestato, dalle disposizioni del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche'
dalle  altre  pertinenti  normative  di  settore  del Ministero degli
affari esteri".
 
           Nota all'art. 23:
             -   Il   D.P.R.   n.    18/1967    reca:    "Ordinamento
          dell'amministrazione degli affari esteri".