Art. 25.
  1. L'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 57 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori). - 1.  Per
obiettive  esigenze  di servizio, il prestatore di lavoro puo' essere
adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso  di  vacanza
di  posto  in  organico,  per un periodo non superiore a tre mesi dal
verificarsi  della  vacanza,  salva  possibilita'  di  attribuire  le
mansioni  superiori  ad  altri  dipendenti  per  non  oltre  tre mesi
ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione di  altro
dipendente  con  diritto  alla  conservazione  del posto per tutto il
periodo di assenza, tranne quello per ferie.
  2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente  ha
diritto  al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta
per il periodo di espletamento delle medesime. Per  i  dipendenti  di
cui  all'articolo  2, comma 2, in deroga all'articolo 2103 del codice
civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori  non  attribuisce
il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
  3.  L'assegnazione alle mansioni superiori e' disposta, con le pro-
cedure previste dai rispettivi ordinamenti,  dal  dirigente  preposto
all'unita'  organizzativa  presso  cui il dipendente presta servizio,
anche se in posizione di fuori ruolo  o  comando,  con  provvedimento
motivato,   ferma   restando   la   responsabilita'   disciplinare  e
patrimoniale  del  dirigente  stesso.  Qualora  l'utilizzazione   del
dipendente  per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per
sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla  data
in  cui  il  dipendente  e'  assegnato  alle predette mansioni devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
  4. Non costituisce esercizio di mansioni  superiori  l'attribuzione
di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta
ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
  5.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma 1, gli incarichi di
presidenza di istituto secondario e di direzione dei  conservatori  e
delle  accademie  restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n.
821, e dall'articolo  2,  terzo  comma,  del  regio  decreto-legge  2
dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.
  6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dalla  data  di  emanazione,   in   ciascuna   amministrazione,   dei
provvedimenti  di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche
di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal  30  giugno
1994.
  7.  Sono  abrogati  il  decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247,
nonche' l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo  10  novembre
1993,  n.  470,  e  sono  fatti  salvi  tutti  gli  atti  connessi al
conferimento e allo svolgimento di  mansioni  superiori  adottati  ai
sensi delle disposizioni stesse".
 
          Note all'art. 25:
             - Si riporta il testo dell'art. 2103 del codice civile:
             "Art.  2103 (Prestazione del lavoro). - Il prestatore di
          lavoro deve essere adibito alle mansioni per  le  quali  e'
          stato  assunto  o  a  quelle  corrispondenti alla categoria
          superiore che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero  a
          mansioni  equivalenti  alle  ultime  effettivamente svolte,
          senza alcuna diminuzione della retribuzione.   Nel caso  di
          assegnazione  a mansioni superiori il prestatore ha diritto
          al   trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta,  e
          l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove  la  medesima
          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore
          assente con diritto alla conservazione del posto,  dopo  un
          periodo  fissato  dai  contratti collettivi, e comunque non
          superiore a tre mesi. Egli non puo'  essere  trasferito  da
          una  unita'  produttiva  ad  un'altra se non per comprovate
          ragioni tecniche, organizzative e  produttive.  Ogni  patto
          contrario e' nullo".
             -  La legge n. 821/1971 reca: "Norme per il conferimento
          degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti
          di istruzione dell'ordine secondario".
             - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3 del R.D.L.  2
          dicembre  1935 n. 2081 convertito dalla legge 16 marzo 1936
          n.   498   (Aggiornamento   della   legislazione   relativa
          all'istruzione  artistica  e  alla  tutela  del  patrimonio
          artistico ed archeologico):
             "Art. 2 (Omissis).
             Con  decreto  reale,  su  proposta  del   Ministro   per
          l'educazione  nazionale  di concerto con il Ministro per le
          finanze, saranno stabilite le condizioni e le  norme  rela-
          tive".
             -  Il  D.Lgs. n. 247/1993 reca: "Disposizioni correttive
          dell'art.  57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia
          di attribuzione temporanea di mansioni superiori".
             - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del  D.Lgs.
          n.  470/1993 (Disposizioni correttive del D.Lgs. 3 febbraio
          1993,  n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina in materia di pubblico impiego).
             "2.  Per  la  ridefinizione  degli uffici e delle piante
          organiche si procede periodicamente, e comunque a  scadenza
          triennale,  secondo  il  disposto  dell'art.  6  in  base a
          direttive  emanate  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri   -   Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero  del  tesoro.  Restano  salve  le
          disposizioni  vigenti  per  la  determinazione delle piante
          organiche del personale degli istituti  e  scuole  di  ogni
          ordine e grado e delle istituzioni educative".