Art. 26.
  1. Dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente:
  "Art. 58-bis (Codice di comportamento).  -  1.  La  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano  nazionale, definisce un codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione  alle  necessarie
misure  organizzative  da  adottare al fine di assicurare la qualita'
dei servizi che le dette amministrazioni rendono ai cittadini.
  2. Il codice viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato
al dipendente all'atto dell'assunzione.
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri formula all'Agenzia per
la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche   amministrazioni
direttive, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, perche' il
codice venga recepito nei contratti, in allegato.
  4.  Per  ciascuna  magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine  di
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, un codice etico  che  viene  sottoposto  all'adesione  degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto
termine, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno".