Art. 27.
  1. L'articolo 59 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 59 (Sanzioni disciplinari e  responsabilita').  -  1.  Per  i
dipendenti  di  cui  all'articolo  2, comma 2, fatto salvo per i soli
dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,  resta
ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita'
civile,  amministrativa,  penale  e  contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
  2. Ai dipendenti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  si  applicano
l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto
e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
   3.  Salvo  quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma
1, la  tipologia  e  l'entita'  delle  infrazioni  e  delle  relative
sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.
   4.  Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento,
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.  Tale
ufficio,   su  segnalazione  del  capo  della  struttura  in  cui  il
dipendente  lavora,  contesta  l'addebito  al  dipendente   medesimo,
istruisce  il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando
le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il  capo
della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
   5.  Ogni  provvedimento  disciplinare, ad eccezione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta
dell'addebito al dipendente, che  viene  sentito  a  sua  difesa  con
l'eventuale  assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione  sindacale  cui  aderisce  o  conferisce   mandato.
Trascorsi  inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per la
difesa del dipendente, la sanzione  viene  applicata  nei  successivi
quindici giorni.
   6.  Con  il  consenso  del dipendente la sanzione applicabile puo'
essere  ridotta,  ma  in  tal  caso  non  e'  piu'  suscettibile   di
impugnazione.
   7.   Ove   i  contratti  collettivi  non  prevedano  procedure  di
conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione  della  sanzione,
il  dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla  dinanzi
al  collegio  arbitrale  di  disciplina  dell'amministrazione  in cui
lavora. Il collegio emette la  sua  decisione  entro  novanta  giorni
dall'impugnazione  e  l'amministrazione  vi si conforma. Durante tale
periodo la sanzione resta sospesa.
   8.  Il  collegio  arbitrale  si  compone  di  due   rappresentanti
dell'amministrazione  e  di  due  rappresentanti dei dipendenti ed e'
presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e
indipendenza.   Ciascuna   amministrazione,   secondo   il    proprio
ordinamento,  stabilisce,  sentite  le  organizzazioni  sindacali, le
modalita' per  la  periodica  designazione  di  dieci  rappresentanti
dell'amministrazione  e  dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di
comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza  di  accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con
criteri oggettivi di rotazione  dei  membri  e  di  assegnazione  dei
procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'.
   9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o affini possono istituire un
unico collegio  arbitrale  mediante  convenzione  che  ne  regoli  le
modalita'  di  costituzione  e  di  funzionamento  nel  rispetto  dei
principi di cui ai precedenti commi.
   10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola  e,
comunque,  non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale
ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo  delle  scuole  di
ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni  educative  statali  si
applicano le norme di cui al titolo IV,  capo  II,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".
 
          Note all'art. 27:
             - Si riporta il testo dell'art. 2106 del codice civile:
             "Art.  2106  (Sanzioni  disciplinari). - La inosservanza
          delle disposizioni contenute nei  due  articoli  precedenti
          puo'  dar  luogo  all'applicazione di sanzioni disciplinari
          secondo la gravita' dell'infrazione".
             - Si riportano i testi degli articoli 7, commi 1, 5 e 8,
          della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della  liberta'
          e  dignita'  dei  lavoratori  della  liberta'  sindacale  e
          dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e  norme  sul
          collocamento:
             "Art. 7 (Sanzioni disciplinari). - Le norme disciplinari
          relative  alle  sanzioni, alle infrazioni in relazione alle
          quali ciascuna di esse puo' essere applicata ed alle proce-
          dure di contestazione delle stesse, devono essere portate a
          conoscenza dei  lavoratori  mediante  affissione  in  luogo
          accessibile  a  tutti.  Esse  devono  applicare  quanto  in
          materia e' stabilito da accordi e contratti di  lavoro  ove
          esistano.
             Commi dal secondo al quarto (Omissis).
             In  ogni  caso,  i provvedimenti disciplinari piu' gravi
          del rimprovero verbale non possono essere  applicati  prima
          che  siano  trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
          iscritto del fatto che vi ha dato causa.
             Commi sesto e settimo (Omissis).
             Non puo' tenersi conto ad alcun effetto  delle  sanzioni
          disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione".
             -  Il  titolo  IV, capo II del D.P.R. n. 417/1974 (Norme
          sullo stato giuridico del personale docente,  direttivo  ed
          ispettivo  della  scuola  materna, elementare, secondaria e
          artistica   dello   Stato)   tratta    delle    competenze,
          provvedimenti   cautelari   e   procedure   in  materia  di
          disciplina.