Art. 28.
  1. L'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 60 (Orario di servizio e orario di lavoro). - 1. L'orario  di
servizio  si  articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche
nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui  al
titolo  I  e al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. Sono
fatte salve le particolari esigenze dei servizi che richiedano  orari
continuativi  o  prestazioni  per  tutti  i  giorni della settimana e
quelle delle istituzioni scolastiche.
   2.  L'orario  di   lavoro,   nell'ambito   dell'orario   d'obbligo
contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio".